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La presente Circolare analizza la nuova disciplina in materia di “rottamazione dei ruoli”, contenuta nell’art. 1 co. 82 – 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), c.d. “rottamazione-quinquies”.
In particolare, vengono analizzati:
– i carichi definibili;
– i benefici dell’adesione alla rottamazione dei ruoli;
– i rapporti con le precedenti rottamazioni dei ruoli e il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti;
– le modalità e il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– il versamento delle somme dovute in caso di accoglimento della domanda;
– gli effetti sui contenziosi in corso;
– le cause di decadenza dalla rottamazione e le relative conseguenze.

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ROTTAMAZIONE – premessa:

L’art. 1 co. 82 – 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova “rotta­mazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 (c.d. “rottamazione-quinquies”).

Per appurare se i carichi sono rottamabili, si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (an­tecedente alla notifica della cartella di pa­gamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’avviso di addebito INPS).

Rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da:

  • liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e del sostituto di imposta;
  • contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli emergenti da accertamento;
  • sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali.

A differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la c.d. “rottamazione-quinquies” ha quindi un ambito applicativo più ristretto.

Occorre trasmettere la domanda entro il termine perentorio del 30.4.2026 e le somme (o la prima rata) andranno pagate entro il 31.7.2026.

Il debitore può decidere quali carichi definire, quindi ad esempio se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

Ambito applicativo

I carichi oggetto di rottamazione dei ruoli devono scaturire da:

  • liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e del sostituto di imposta (in estrema sintesi, si tratta di omessi versamenti di imposte dichiarate, di de­trazioni di imposta o deduzioni dall’imponibile indebitamente fruite o rispetto alle quali difetta la documentazione giustificativa, di ritenute scomputate in assenza della certificazione del sostituto di imposta oppure di crediti compensati in misura eccedente quella di legge);
  • contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli emergenti da accertamento;
  • sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali (non beneficiano della rottamazione, di conseguenza, le sanzioni irrogate dalla polizia locale).

Non vi rientrano, ad esempio, i carichi formati dalle Casse di previdenza professionale (come la Cassa dei dottori commercialisti e degli avvocati), dall’ENASARCO e dagli enti locali (relativi ad esempio all’IMU). Sono del pari esclusi dalla rottamazione i carichi che, nonostante siano stati formati dall’Agenzia delle Entrate, derivano da avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito di imposta.

Liquidazioni periodiche IVA

I ruoli derivanti dall’incrocio con le c.d. “LIPE” (comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA) sembrano rientrare nella rottamazione considerato che derivano pur sempre da liquidazione automatica della dichiarazione.

Decadenza da dilazione dell’avviso bonario

Dovrebbero rientrare nella rottamazione i ruoli derivanti da decadenza dalla definizione/dilazione dell’avviso bonario (inclusi quelli relativi alla tassazione separata).

Ciò in quanto l’avviso bonario discende dalla liquidazione automatica o dal controllo formale della dichiarazione, quindi se si decade dalla dilazione ad esso relativa il ruolo ha “a monte” sempre la liquidazione automatica o il controllo formale della dichiarazione.

Verifica preventiva dei carichi rottamabili

La c.d. “rottamazione-quinquies” riguarda i carichi consegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.

Per appurare se i carichi sono rottamabili, l’Agente della Riscossione fornisce un servizio di informazione sulla verifica preventiva dei carichi, fruibile altresì dagli eredi del contribuente defunto.

È possibile:

  • accedere alla propria area riservata, mediante ad esempio lo SPID, nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal caso, se si clicca sulla funzione dedicata alla definizione agevolata, prima di compilare l’apposito form il servizio propone l’elenco dei carichi rottamabili, con la possibilità di selezionare quelli da inserire nella richiesta;
  • chiedere, anche attraverso l’area pubblica del sito, il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute, che verrà in un secondo momento trasmesso via posta elettronica al debitore.

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CIRCOLARE N. 10