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La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe”) nella L. 27.2.2026 n. 26.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– il ripristino per il 2026 della disciplina della rettifica della detrazione IVA “per masse”;
– la proroga del “bonus giovani”, del “bonus donne” e del “bonus ZES”;
– le misure di sostegno al lavoro portuale;
– le proroghe in materia di controlli delle aziende del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura;
– la proroga dell’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo;
– la proroga dei termini per le delibere TARI relative al 2025;
– la proroga dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori edilizi.

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C.D. “MILLEPROROGHE” – premessa:

Con il DL 31.12.2025 n. 200, pubblicato sulla G.U. 31.12.2025 n. 302 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 31.12.2025 n. 200 è stato convertito nella L. 27.2.2026 n. 26, pubblicata sulla G.U. 28.2.2026
n. 49 ed entrata in vigore l’1.3.2026, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 200/2025.

IVA – rettifica della detrazione “per masse” – ripristino della disciplina per il 2026

Con l’art. 4 co. 12-octies del DL 200/2025 convertito è stato previsto il differimento dell’abrogazione della norma che disciplina la rettifica della detrazione IVA per mutamento di regime fiscale (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).

La disposizione abrogativa (art. 9 del DLgs. 186/2025), in vigore dal 13.12.2025, troverà applicazione a decorrere dall’1.1.2027.

Di conseguenza, per l’anno 2026, rimane efficace la previgente disciplina in tema di rettifica della detrazione IVA, inclusa la disposizione (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72) che regola la rettifica c.d. “per masse”, con riferimento ai casi di mutamento “nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività” che comportano la detrazione dell’IVA in misura diversa da quella già operata.

Salvezza delle rettifiche in corso e dei comportamenti pregressi

Viene espressamente previsto che sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso all’1.1.2027 e che sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti all’1.3.2026 (data di entrata in vigore della L. 26/2026).

Proroga del “bonus giovani”, “bonus donne” e “bonus zes”

L’art. 14 co. 1-bis, 1-ter e 1-quater del DL 200/2025 convertito proroga gli incentivi all’occupazione previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del DL 60/2024, ovverosia:

  • il c.d.“bonus giovani”;
  • il c.d.“bonus ZES”;
  • il c.d.“bonus donne”.

bonus giovani”

Il “bonus giovani” di cui all’art. 22 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato (o per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) di giovani con meno di 35 anni di età mai stati occupati a tempo indeterminato.

Per effetto delle previsioni del DL 200/2025 convertito, l’incentivo viene prorogato al 30.4.2026 nella misura del 70% (100% se c’è un incremento occupazionale). In sostanza, la misura dell’esonero contributivo è del:

  • 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
  • 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026;
  • 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.

Inoltre, si prevede l’estensione alle Regioni Marche e Umbria, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31.12.2025, dell’importo massimo dell’esonero di 650,00 euro su base mensile.

bonus donne”

Il “bonus donne” di cui all’art. 23 del DL 60/2024 viene prorogato fino al 31.12.2026. Esso consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione a tempo indeterminato di:

  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione europea;
  • donne con una professione o di un settore economico caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

bonus zes”

Il “bonus ZES” di cui all’art. 24 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con più di 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Il datore di lavoro deve occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

Per effetto delle previsioni del DL 200/2025 convertito, l’incentivo viene prorogato al 30.4.2026 nella misura del 70% (100% se c’è un incremento occupazionale). In sostanza, la misura dell’esonero contributivo è del:

  • 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
  • 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026;
  • 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.

Proroga del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa

L’art. 14 co. 1-sexies del DL 200/2025 convertito prevede la proroga per l’anno 2026 del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50.

Viene infatti integrato l’art. 1 co. 165 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), prevedendo che il Ministero del Lavoro possa destinare, nell’anno 2026, anche a tale finalità le risorse stanziate dalla citata disposizione della legge di bilancio per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (e il completamento dei relativi piani di recupero occupazionale) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti.

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CIRCOLARE N. 9
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