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REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2023, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2023.

#FORFETARIO #AGENZIADELLEENTRATE #NOVITA’

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DL 30.4.2022 N. 36 (ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR)

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 30.4.2022 n. 36, con il quale sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– l’estensione della fatturazione elettronica ai soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario o che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91;
– l’applicazione dal 30.6.2022 delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte;
– gli obblighi comunicativi a carico degli operatori finanziari in relazione agli strumenti di pagamento elettronico;
– la comunicazione all’ENEA dei dati sugli interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”;
– l’ampliamento del credito d’imposta per investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
– l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi;
– gli interventi per migliorare la sicurezza sul lavoro;
– l’istituzione del “Portale nazionale del sommerso”;
– la certificazione della parità di genere.

#PNRR #FORFETTARI #DETRAZIONI #FATTURAELETTRONICA

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REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2022, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2022.

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CERTIFICAZIONE UNICA 2021

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2021”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021 o il 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2021”;
– le novità della “Certificazione Unica 2021”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2021” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2021” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2021, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2021.

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Forfettari 2021, accesso al regime e verifiche di inizio anno


Il 2021, a differenza dei precedenti anni, non apporta modifiche al regime dei forfettari (L. 190/2014) e pertanto si dovranno controllare i medesimi requisiti di accesso e cause di esclusione del 2020. Si tratta, come sempre, di verificare se nell’anno precedente (2020) sono venuti meno i requisiti per mantenere il regime agevolato o se sono emerse cause di esclusione che non hanno permesso l’accesso nel 2020, ma lo possono permettere ora nel 2021.

  1. Il primo controllo da effettuare è di non aver sforato il tetto massimo dei 65.000 Euro di ricavi/compensi nel 2020, per entrare/proseguire nel 2021 nel regime agevolato. Il controllo va effettuato seguendo il criterio di cassa, pertanto se l’ultima fattura emessa sarebbe quella che fa fuoriuscire perché comporta il superamento della soglia, ma è/sarà incassata nel 2021, non va considerata.
  2. Nel corso del 2020 inoltre è possibile aver ceduto una partecipazione in società di persone che aveva impedito per l’anno 2020 l’accesso al regime, pertanto nel 2021 (se tale era l’unica causa ostativa) il soggetto può accedere al regime in questione. Diversa è invece la partecipazione in una Srl, che di per sé non implica una causa ostativa, se non accompagnata da un controllo diretto o indiretto della Srl e dall’esercizio di un’attività economica da parte della Srl direttamente o indirettamente riconducibile all’attività della persona fisica, le quali condizioni sono da verificare nel corso dell’anno di applicazione del regime. Poniamo il caso di un socio di Srl che detiene la maggioranza dei voti (controllo diretto), svolge attività nella stessa sezione ATECO della Srl ma nel corso del 2020 non ha emesso alcuna fattura verso la Srl. In tale caso il soggetto potrà proseguire nel regime dei forfettari anche per l’anno 2021, ovviamente al verificarsi di tutti gli altri requisiti.
  3. Altro requisito da verificare è la presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 Euro percepiti nel 2020. Anche in questo caso se nel corso del 2020 tale rapporto è venuto meno o è rimasto sotto la soglia dei 30.000 euro, il contribuente potrà accedere al regime agevolato nel 2021.
  4. Altra causa ostativa (quella di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014), ossia: non si applica il regime forfettario per il soggetto la cui attività sia esercitata prevalentemente verso il datore di lavoro/ex datore (nei 2 anni precedenti) o soggetti al datore direttamente o indirettamente riconducibili. A oggi, ossia per il regime forfettario 2021, non si devono sottoporre a monitoraggio i rapporti cessati prima del 1.01.2019: questo significa che se nel corso di tutto il 2019 e 2020 il soggetto non ha fatturato verso il suo ex datore di lavoro (o soggetti a lui riconducibili) e nel corso del 2021 prevede di doverne emettere potrà farlo poiché sono trascorsi i 2 anni di monitoraggio di tale causa ostativa.

Da ricordare infine che, se dal 2021 il forfettario dovesse decidere di emettere comunque fatture elettroniche (anche se non obbligato), può beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell’accertamento.

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UE: Franchigia IVA sino a 85.000 dal 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri, è stata pubblicata la direttiva 2020/285/Ue, intervenendo sul regime speciale per le piccole imprese e sulla cooperazione amministrativa tra Stati per l’applicazione del suddetto regime, con effetti dal 1° gennaio 2025.
La modifica principale riguarda la soppressione dell’art. 285 della direttiva 2006/112/Ce, attualmente vigente, e la riscrittura dell’art. 284, oltre all’introduzione di altre norme successive.

In virtù di ciò, si prevede che gli Stati membri dell’Unione potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo non supera la specifica soglia stabilita dallo Stato membro di stabilimento.
La soglia potrà essere determinata fino a un massimo di 85.000 euro (o del controvalore in moneta nazionale). Attualmente il limite è pari a 5.000 euro, fatta salva la concessione a specifici Stati di fruire di un limite più elevato in forza di specifiche deroghe. Ad esempio, l’Unione europea ha concesso all’Italia di applicare il regime di franchigia dall’IVA sino a 65.000 euro con apposita decisione adottata dal Consiglio.

La direttiva 2020/285/Ue contiene ulteriori norme di semplificazione in favore delle piccole imprese, aventi l’esplicito di intento di ridurre gli oneri amministrativi in capo a tali soggetti e creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.
Viene stabilito, per via normativa, che i soggetti passivi che intenderanno avvalersi del regime di franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti saranno tenuti a darne previa notifica allo Stato membro in cui sono stabiliti.

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati, inoltre, pubblicati la direttiva 2020/284/Ue che introduce specifici obblighi comunicativi per i prestatori di servizi di pagamento e il Regolamento 2020/283/Ue modificativo del precedente Regolamento n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa tra Stati contro le frodi IVA. Entrambi gli atti legislativi avranno efficacia, negli Stati dell’Ue, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La direttiva 2020/284/Ue è, anch’essa, emanata allo scopo di combattere le frodi in materia di IVA e, a tal scopo, imporrà ai prestatori di servizi di pagamento la conservazione di una documentazione sufficientemente dettagliata e l’obbligo di comunicare determinati pagamenti transfrontalieri, definiti come tali in ragione della localizzazione del pagatore e della localizzazione del beneficiario.

La direttiva si occupa, tra l’altro, di definire i concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché di individuare i mezzi per l’individuazione di tali localizzazioni.
La localizzazione del pagatore e del beneficiario farà scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea.

La novità di rilievo che deriva dal Regolamento Ue n. 283/2020 è, invece, l’istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (c.d. “CESOP”), a cui gli Stati membri dovranno trasmettere le informazioni sui pagamenti da essi raccolte. Il CESOP dovrebbe archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

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Corrispettivi giornalieri telematici per forfettari

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 21.02.2020, ha ricordato che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ricorre anche per i forfettari (art. 1, c. da 54 a 89, L. 190/2014), salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate.
I forfettari sono interessati alla procedura transitoria del 1° semestre 2020; in pratica, i corrispettivi possono ancora essere certificati secondo le vecchie modalità (ricevuta o scontrino fiscale) a condizione di trasmettere per via telematica all’Agenzia il totale dei corrispettivi di ciascuna giornata in cui è svolta l’attività.
La circolare specifica che il credito d’imposta per registratori di cassa è immediatamente utilizzabile dai contribuenti forfettari nella quantificazione del contributo concesso, tenendo in considerazione l’Iva non detratta; nel caso di acquisto a rate del registratore telematico, si dovrà tenere conto solo di quanto effettivamente pagato.

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Circolare 3 corrispettivi 21_02_20

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CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – Circolare per la clientela n.07/2020

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2020”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2020 o il 2.11.2020 (termine di presentazione del modello 770/2020) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 31.3.2020.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2020”;
– le novità della “Certificazione Unica 2020”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2020” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2020” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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REGIME FORFETTARIO – Circolare per la clientela n.04/2020

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dalla L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2020, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2020.

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