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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – CHIARIMENTI E FAQ

La L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione con riferimento all’impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, all’art. 14, c. 1 D.Lgs. 81/2008, come modificato, si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”. La scelta del legislatore di inserire il nuovo obbligo all’interno della norma che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale comporta che la comunicazione obbligatoria non potrà che riguardare chi opera in qualità di imprenditore. Questo ci permette non solo di delimitare il perimetro dei soggetti obbligati, ma anche di comprendere che l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali privi della preventiva comunicazione determina, al realizzarsi delle condizioni previste, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Molto utili, per classificare le varie fattispecie, sono le FAQ pubblicate nella nota del 27.01.2022. L’INL esclude dall’obbligo della comunicazione preventiva:

  • gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
  • le aziende di vendita diretta a domicilio;
  • il procacciatore d’affari occasionale;
  • la pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici;
  • i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (es.: docenti, redattori di articoli e testi);
  • gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.


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CIRCOLARE DI STUDIO N.02/2021 – SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (D.L. RISCOSSIONE)

La presente Circolare analizza le novità del DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 28.2.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.1.2021;
– la sospensione fino al 31.1.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 31.1.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga al 31.1.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.16/2020

La presente Circolare analizza, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) con le quali sono stati sospesi i termini relativi:
– alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori;
– all’attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e di accesso agli atti.

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VOGLIO AIUTARE LE PMI A RIPARTIRE DOPO QUESTO STOP EMERGENZIALE. 

Solo per questo periodo di emergenza COVID-19 vorrei offrire GRATUITAMENTE le mie competenze a sostegno di aziende che hanno bisogno di aiuto e lo desiderano.

Per quanto possibile, date anche le richieste che riceverò, sto cercando di organizzarmi per garantire al maggior numero possibile di imprenditori un coaching sui temi:

  • GESTIONE CREDITO COMMERCIALE, GESTIONE FINANZIARIA E FINANZA AGEVOLATA:

budget, gestione della liquidità, tesoreria aziendale, rating bancario e le varie forme di accesso al credito

  • IL RISCHIO DI IMPRESA:

strategie per misurare e governare i rischi di impresa

  • COMPLIANCE AMMINISTRATIVA AZIENDALE

definire e controllare i processi amministrativo-contabili

  • BILANCIO E CONTABILITA’

capire l’impresa attraverso la lettura del bilancio e della contabilità

  • STRUMENTI DI ALLERTA DELLA CRISI DI IMPRESA (art.12 D.Lgs.14/2019):

prospettive di continuità aziendale e sostenibilità dei debiti di impresa, rendiconto finanziario e principali kpi

  • LE BASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE:

riclassificazioni di bilancio e principali kpi;

  • LA MARGINALITÀ:

calcolare la marginalità di un prodotto/servizio;

  • LA GESTIONE DEI FORNITORI:

scelta, performance e attività;

  • COME IMPOSTARE UN PROGETTO:

i punti essenziali di un business plan;

  • GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:

delega e formazione dei collaboratori.

Contattatemi in privato utilizzando whatsapp o telegram, memorizzerò la vostra richiesta per ulteriori aggiornamenti.

Partiamo!

NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE, ALCUNI SONO OPPORTUNITÀ.

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CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO

– CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO –

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività.
Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite dall’allegato 1 sono:
– Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); di carburante per autotrazione; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; di articoli igienico-sanitari; di articoli per l’illuminazione; edicole di giornali, riviste e periodici
– E poi negozi al dettaglio specializzati in: articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; di piccoli animali domestici; di materiale per ottica e fotografia; di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
– E’ ugualmente autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici
– Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività che offrono servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Uniche autorizzate ad aprire, come prevede, l’allegato 2, sono:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

4) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il presidente della Regione potrà intervenire sul traposto pubblico per assicurare solo i servizi minimi essenziali. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà ridurre o sopprimere i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

6) Gli uffici della pubblica amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile individuano le attività indifferibili da rendere con presenza di personale.

7) Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali il dpcm raccomanda che:
a) sia utilizzato al massimo lo smart working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

8) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Questo dunque l’ulteriore decreto. Vediamo allora le risposte alle principali domande, in attesa nella giornata del 12 marzo di ulteriori chiarimenti.
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Anche le nuove misure approvate l’11 saranno valide per tutta Italia e non solo per la Lombardia che le aveva richieste.
2. Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai le regole sono uguali per tutti.

– SPOSTAMENTI –

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E’ comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
E’ previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
E’ sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.

In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio salvo per la vendita di generi alimentari e di prima necessità; e poi saranno aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie che dovranno comunque garantire la distanza di un metro. Dunque si potrà uscire per fare acquisti solo in queste attività. Son contenuti nell’allegato 1 del decreto dell11 marzo. L’elenco è in fondo all’articolo
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
12. Sono separato divorziato, poso andare a trovare i miei figli?
Si, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

– ATTIVITA’ PRODUTTIVE –

1. Le aziende possono continuare la propria attività produttiva e lavorativa?
Sì, le aziende possono restare aperte ma con alcune riserve: vanno incentivati il più possibile il lavoro agile, le ferie e i permessi. Chiudono però i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. In generale le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Dovranno limitare al massimo gli spostamenti interni e contingentare gli spazi comuni
2. Quali servizi di pubblica utilità rimangono aperti?
Saranno garantiti il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi. Restano anche garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e gli altri servizi di pubblica utilità che però saranno fortemente ridotti con provvedimenti dei presidenti della regione. (vedi sotto).
3. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni. Saranno garantite, nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività.
4. Potrò andare dal parrucchiere?
No sono sospese le attività per i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.
Sono autorizzati solo:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

– TRASPORTI –

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorative?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
Sì, le Regioni possono disporre la programmazione del trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione di corse, garantendo i servizi minimi essenziali. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

– TEMPO LIBERO –

1. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
2. Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar, Pub e ristoranti possono aprire regolarmente?
No. Da giovedì 12 marzo tutte le attività commerciali tranne negozi di generi alimentari e farmacie saranno.
2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e

università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
4. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

– CERIMONIE ED EVENTI –

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

– TURISMO –

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
2. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI DERIVANTI, SIAMO IN ATTESA DI DISPOSIZIONI UFFICIALI CHE VERRANNO COMUNICATE NON APPENA DISPONIBILI.

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Coronavirus: sospendere gli atti impositivi per causa di forza maggiore

Con una nota congiunta del 4 marzo 2020, le Associazioni dei Commercialisti (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO) chiedono al Governo che vengano sospesi gli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, in particolare quelli con valenza esecutiva, pendenti o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Nella nota congiunta:
– vista la situazione di disagio in cui versano gli uffici pubblici e, nella specie, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione, a causa dell’accesso contingentato agli stessi, imposto da motivi sanitari;
– considerate le disposizioni del D.P.C.M. 4 marzo 2020, che si ripercuoteranno in misura significativa sui medesimi uffici, limitandone ulteriormente il funzionamento;
– considerato che, in presenza di atti impositivi, l’interlocuzione personale presso i medesimi uffici è necessaria al fine dell’indispensabile esercizio del diritto alla difesa del contribuente nella fase precontenziosa, contenziosa ed esecutiva;
– considerato che queste fasi sono soggette a termini decadenziali precisi e perentori;
– considerato inoltre che in presenza di atti esecutivi l’impossibilità o anche solo la difficoltà di accesso agli uffici preposti può tradursi in un grave danno ingiusto per i contribuenti;
– stanti le circostanze di contingenza che determinano un complessivo aggravio delle condizioni di gestione delle imprese;
– vista la facoltà sancita all’art. 9 dello Statuto dei Diritti del Contribuente di sospendere obblighi tributari, inclusi i versamenti, nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;
ritenuta indubbiamente sussistente tale causa di forza maggiore, le Associazioni chiedono la sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, e in specie di quelli aventi valenza esecutiva, pendenti alla data odierna o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria la nota.

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Contanti, segnalati 27.000 rapporti sospetti

Soglia di € 10.000 mensili: le comunicazioni Bankitalia relative ai primi 8 mesi riguardano 33,5 milioni di operazioni e coinvolgono oltre 3 milioni di soggetti.

  • Le comunicazioni per operazioni sospette in contanti relative ai primi 8 mesi rilevati (aprile-novembre 2019) riguardano 33,5 milioni di operazioni (in media 4,2 milioni di operazioni mensili), di cui 2,6 milioni di operazioni riferite a prelievi e 30,9 milioni a versamenti; sono coinvolti oltre 3 milioni di soggetti. Lo comunica la Uif (Unità di informazione finanziaria) della Banca d’Italia.
  • Limiti – Dal 1.09.2019 settembre ha preso avvio la procedura di trasmissione delle cosiddette comunicazioni oggettive, che riportano le operazioni in contanti di importo pari o superiore a € 10.000 complessivi mensili, realizzate anche con singole transazioni pari o superiori a € 1.000.
  • Importi – L’importo complessivo delle comunicazioni oggettive ricevute dalla UIF sfiora € 178 miliardi (€ 10 miliardi i prelievi e € 168 miliardi i versamenti). Il valore mediano si attesta su € 2.000 per i prelievi e € 3.180 per i versamenti. In quasi il 90% dei casi sono state segnalate singole operazioni sotto € 10.000. L’86% dei prelievi e il 98% dei versamenti di contante hanno riguardato movimentazioni di conti.
  • Operazioni sospette – Nel complesso circa 27.000 rapporti censiti nelle comunicazioni oggettive pervenute negli 8 mesi considerati trovano evidenza anche in segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nell’ultimo triennio.
  • Qui il link per il report Uif.
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Accesso domiciliare ai fini fiscali

L’inutilizzabilità dei dati acquisiti in “luoghi adibiti ad abitazione” o “di pertinenza di terzi” rispetto al contribuente verificato, trova una deroga per le prove solo occasionalmente reperite in tale sede.

In una quanto mai singolare pronuncia, i Giudici di Piazza Cavour (Cass. Civ. Sez. V, ordinanza 15.01.2020, n. 612) sanciscono che l’inutilizzabilità di prove acquisite mediante accesso domiciliare considerato illegittimo, in quanto operato presso locali adibiti anche ad abitazione e di pertinenza di soggetti terzi rispetto al diretto interessato all’ispezione, si riferisce soltanto a quelle prove per le quali l’accesso risulta preordinato, di cui si ritiene costituisca condizione necessaria, facendo salve quelle informazioni e quei riscontri probatori che trovano nell’accesso una mera occasione. Diretta conseguenza di tale asserzione è la piena legittimazione della raccolta e acquisizione di dichiarazioni di soggetti terzi, ancorché ciò si verifichi nel contesto di un accesso non autorizzato.
Nella pronuncia in commento la Cassazione, oltre a valorizzare l’accessorietà della acquisizione probatoria, rimarca ulteriormente la rilevanza della buona fede degli organi ispettivi che si siano trovati ad accedere in locali, rispetto ai quali difetti la prevista autorizzazione del magistrato competente: conclusione che non esitiamo a definire inaccettabile. L’accesso condizionato, tuttavia, viene proprio imposto ex lege, in ottemperanza di quella tutela costituzionale vigente ai sensi dell’art. 14 della Cost. che, com’è noto, sancisce l’inviolabilità del domicilio. Nella perfetta osservanza del dettato costituzionale, dovrebbe (per meglio dire, deve) essere negata la legittimità di ispezioni, perquisizioni e sequestri, eccezion fatta per le casistiche espressamente sancite dalla legge e soprattutto, secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta personale.
Nonostante l’autorevolezza della Suprema Corte, non ci si può esimere dall’esternare una palese “non condivisione” delle conclusioni raggiunte. In particolare, si rileverebbe una palese utilizzabilità di materiale probatorio acquisito evidentemente contra legem: violazione che si ritiene primaria rispetto all’accessorietà della sua acquisizione (tra l’altro neanche adeguatamente argomentata) e alla buona fede degli organi ispettivi che hanno comunque travalicato i limiti spaziali imposti ex lege. Lo hanno fatto in buona fede? Sicuramente si, ma si tratta comunque di un contegno contra legem.
Nel sistema che presiede all’accertamento dei tributi non trova espressa cittadinanza una sanzione di inutilizzabilità delle prove illecitamente acquisite, ove per prove illecite siano da intendere quelle prove formate, acquisite o assunte attraverso atti illegittimi o illeciti o comunque attraverso strumenti che determinano una violazione dei diritti fondamentali dell’individuo ed in ciò garantiti da norme costituzionali; tuttavia, si ritiene possa trovare applicazione la regolamentazione tipica della c.d. invalidità derivata, mutuabile dal procedimento amministrativo, secondo cui l’inutilizzabilità non abbisognerebbe di un’espressa disposizione sanzionatoria, derivando già da una regola generale di sistema, secondo cui l’assenza di un presupposto nel procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali tale procedimento si articola.
Non sussistendo, nel caso in commento, ipotesi di deroga ai principi testé espressi, non può che ribadirsi la conferma di non condivisibilità della statuizione della V^ Sezione, a meno che non si voglia negare valore alla barriera terminologica imposta dal citato art. 14 della Costituzione.

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NUOVA DISCIPLINA VERSAMENTO RITENUTE (chiarimenti ade) – Circolare per la clientela n.05/2020

La presente Circolare riepiloga la nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi dei lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97 introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la decorrenza della nuova disciplina;
– i soggetti committenti;
– i soggetti affidatari dell’opera o del servizio;
– i presupposti oggettivi di applicazione della nuova disciplina;
– gli obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice;
– le modalità di versamento delle ritenute fiscali;
– gli obblighi del committente e le relative sanzioni;
– i requisiti di affidabilità per la disapplicazione della nuova disciplina;
– il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del certificato attestante i requisiti per la disapplicazione della nuova disciplina;
– il divieto di compensazione delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori.

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