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LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 29.12.2022 N. 197)

La presente Circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197), in vigore dall’1.1.2023.

#LEGGEDIBILANCIO #MEF #AGENZIADELLEENTRATE

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bi-lancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg¬ge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali e le cripto-attività che sono analizzate nei successivi § 3 e 4.

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TASSO DI INTERESSE LEGALE

La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi dell’aumento dall’1,25% al 5% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2023, stabilito con il DM 13.12.2022 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292).
In particolare, l’aumento del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.

#TASSO #INTERESSE #LEGALE

1 Aumento al 5% del tasso di interesse legale

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.

2 Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.

3 Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

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Nuovo Fondo per il Piccolo Credito – Energia

Il Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC) ha l’obiettivo di fornire risposta alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istruttoria e di erogazione.

Il NFPC eroga prestiti ad imprese già costituite e con storia finanziaria.

In particolare, l’Avviso NFPC – ENERGIA sostiene gli investimenti finalizzati al risparmio e al miglioramento dell’efficienza energetica al fine di contrastare il caro-bollette e incentivare una produzione ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

Per l’iniziativa sono stanziati 18,4 milioni di euro (fondi PR FESR 2021-2027).

#FONDO #ENERGIA #CREDITO

Beneficiari Energia

Beneficiari del NFPC – ENERGIA sono:

  • Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
  • Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica
  • Liberi Professionisti

Alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

  • rientrare nei requisiti dimensionali di MPMI (anche nel caso di Liberi Professionisti o Consorzi e Reti con soggettività giuridica)
  • avere gli ultimi due bilanci chiusi depositati (per i Liberi Professionisti le ultime due dichiarazioni dei redditi),
  • avere o intendere aprire, al massimo entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, una sede operativa nel Lazio (in tale sede si deve svolgere l’attività imprenditoriale destinata al prestito)
  • avere un’esposizione complessiva limitata a 100.000 euro nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza.

Devono inoltre rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell’Avviso (quali, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal DURC)

Natura e misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

  • importo: minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro
  • durata: 60 mesi con preammortamento di 12 mesi
  • tasso di interesse: zero
  • rimborso: a rata mensile costante posticipata

Il costo totale del Progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro.

Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% del Progetto (sono quindi ammissibili progetti di importo superiore a 50.000 euro, nel qual caso il finanziamento coprirà meno del 100% del Progetto).

Investimenti e Spese ammissibili

Saranno ammissibili all’agevolazione i Progetti che includono seguenti investimenti da realizzare presso la sede operativa localizzata nel Lazio, finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, a ridurre i consumi energetici, nonché l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Sono ammissibili le spese necessarie per la realizzazione degli interventi quali:

  • spese per investimenti materiali e immateriali, quali acquisto e installazione di impianti, attrezzature, componenti e strumenti necessari alla realizzazione dell’intervento;
  • spese accessorie, nel limite del 10% del valore totale del Progetto, per servizi di consulenza, spese di progettazione tecnica degli investimenti;
  • capitale circolante relativo ai costi dei consumi energetici, nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In sede di domanda deve essere presentato il Progetto che si chiede di ammettere a finanziamento e che dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall’erogazione. Al termine dei 12 mesi il beneficiario dovrà presentare una relazione che illustri il Progetto effettivamente realizzato. Il Gestore effettuerà specifiche visite in loco per verificare l’effettiva realizzazione dei Progetti finanziati.

Modalità e termini di presentazione delle Domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul portale http://www.farelazio.it alla pagina dedicata al “Nuovo Fondo Piccolo Credito – ENERGIA” a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dopo la corretta compilazione del formulario on-line, il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni presenti on-line.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Procedura di valutazione

La procedura è a sportello: le domande saranno avviate ad istruttoria seguendo l’ordine di protocollo.

L’esame istruttorio di ammissibilità della domanda è effettuato dal Gestore dello strumento che effettua sia l’istruttoria amministrativa (ammissibilità formale), sia l’istruttoria di merito, volta ad accertare la coerenza del Progetto con le finalità le indicazioni dell’Avviso nonché il merito di credito del richiedente.

Vai all’avviso pubblico

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OMAGGI: IL REGIME FISCALE

La presente Circolare analizza la disciplina fiscale degli oneri sostenuti per omaggi, ai fini:
– delle imposte sui redditi;
– dell’IRAP;
– dell’IVA.

#OMAGGI #DEDUCIBILITA’ #DETRAIBILITA’

1 Premessa Omaggi

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

2 Imposte sui redditi e IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.1 Omaggi ai clienti

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su­pera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono da­ti in omag­­­­­gio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en­tra­re al cine­ma, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappre­sen­tanza”.

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi­lio­ni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi­lioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare ri­fe­­rimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al valore di mercato del bene.
Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti e­sterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):

  • al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limi­tata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
  • una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per inte­ro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

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