La presente Circolare esamina le principali disposizioni del DLgs. 28.2.2021 n. 36, operative dall’1.7.2023, in materia di riforma del settore sportivo dilettantistico e professionistico, alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate con il DLgs. correttivo 29.8.2023 n. 120.
In particolare, vengono analizzati:
– i profili civilistici degli enti sportivi dilettantistici (forma giuridica, atto costitutivo e statuto, oggetto sociale, attività esercitabili, assenza di scopo di lucro); gli statuti devono essere adeguati entro il 31.12.2023;
– il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
– i profili civilistici del lavoro sportivo, in relazione all’inquadramento come lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo o volontariato;
– il regime contributivo dei lavoratori sportivi, in relazione all’inquadramento contrattuale e al settore dilettantistico o professionistico;
– il trattamento fiscale del lavoro sportivo.#SPORT #RIFORMA #LAVORO
LA RIFORMA DELLO SPORT
La presente Circolare esamina le principali disposizioni del DLgs. 28.2.2021 n. 36, operative dall’1.7.2023, in materia di riforma del settore sportivo dilettantistico e professionistico.
In particolare, vengono analizzati:
– i profili civilistici degli enti sportivi dilettantistici (forma giuridica, atto costitutivo e statuto, oggetto sociale, attività esercitabili, assenza di scopo di lucro);
– il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
– i profili civilistici del lavoro sportivo, in relazione all’inquadramento come lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo o volontariato;
– il regime contributivo dei lavoratori sportivi, in relazione all’inquadramento contrattuale e al settore dilettantistico o professionistico;
– il trattamento fiscale del lavoro sportivo.#SPORT #LAVORO #RIFORMA
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
La presente Circolare riepiloga l’applicazione, in relazione al periodo d’imposta 2022, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti cui sono applicabili gli ISA;
– la presentazione, unitamente al modello REDDITI 2023, dei modelli ISA per la raccolta di dati rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità fiscale;
– l’acquisizione di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente;
– il regime premiale previsto in relazione ai maggiori livelli di affidabilità fiscale conseguiti;
– l’utilizzo del livello di affidabilità fiscale ai fini dei controlli;
– le sanzioni previste in caso di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati.#ISA #AGENZIADELLEENTRATE #REDDITI
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER INTERVENTI EDILIZI
La presente Circolare analizza la disciplina introdotta con il DL 16.2.2023 n. 11, in vigore dal 17.2.2023, come modificata in sede di conversione nella L. 11.4.2023 n. 38, in materia di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione d’imposta spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– il generale divieto, a decorrere dal 17.2.2023, di optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo;
– le deroghe a tale divieto;
– la remissione in bonis per l’opzione di cessione del credito;
– la possibilità di utilizzare il credito in 10 rate annuali; le relative disposizioni attuative sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123;
– la proroga del superbonus al 110% per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari autonomi;
– le interpretazioni autentiche in materia di varianti alla CILA o al diverso titolo edilizio, di stati di avanzamento dei lavori e di remissione in bonis per l’asseverazione di riduzione del rischio sismico;
– l’obbligo di certificazione SOA, oggetto di chiarimenti con la circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2023 n. 10;
– le modifiche alla responsabilità solidale per il cessionario;
– il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d’imposta.#DETRAZIONI #RISTRUTTURAZIONI #SUPERBONUS
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER I MODELLI REDDITI 2023
La presente Circolare riepiloga i dati e le informazioni necessarie allo Studio per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2022 (modelli REDDITI 2023):
– delle persone fisiche;
– dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale;
– degli imprenditori individuali;
– delle società di persone.#REDDITI #DOCUMENTI #AGENZIADELLEENTRATE
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di ravvedimento operoso speciale contenute nell’art. 1 co. 174 – 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le violazioni che possono rientrare nel ravvedimento operoso speciale;
– la rimozione delle violazioni commesse;
– la somme dovute per il ravvedimento operoso speciale;
– il versamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso speciale, la cui totalità o la prima rata deve avvenire entro il 31.3.2023.#F24 # RAVVEDIMENTO #AGENZIADELLEENTRATE
BILANCIO 2022 E DETERMINAZIONE DELL’IRES E DELL’IRAP
La presente Circolare riporta una lista di documentazione per la redazione del Bilancio 2022 e la determinazione dell’IRES e dell’IRAP.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i principi di valutazione delle poste di bilancio;
– le disposizioni speciali emanate a sostegno delle imprese;
– l’informativa in Nota integrativa;
– l’informativa nella Relazione sulla gestione.#BILANCIO #IRES #IRAP
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2023
La presente Circolare analizza la nuova disciplina in materia di “rottamazione dei ruoli”, contenuta nell’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, vengono analizzati:
– i carichi definibili;
– i benefici dell’adesione alla rottamazione dei ruoli;
– le modalità e il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– il versamento delle somme dovute in caso di accoglimento della domanda;
– i rapporti con le precedenti rottamazioni dei ruoli e il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.#ROTTAMAZIONE #AGENZIADELLEENTRATE #STRALCIO
1 PREMESSA ROTTAMAZIONE
L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.
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2 BENEFICI
La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.
2.2 SANZIONI NON TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.
In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.
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OMAGGI: IL REGIME FISCALE
La presente Circolare analizza la disciplina fiscale degli oneri sostenuti per omaggi, ai fini:
– delle imposte sui redditi;
– dell’IRAP;
– dell’IVA.#OMAGGI #DEDUCIBILITA’ #DETRAIBILITA’
1 Premessa Omaggi
La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
2 Imposte sui redditi e IRAP
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).
2.1 Omaggi ai clienti
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:
- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
- nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.
Queste ultime sono deducibili in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.
Beni autoprodotti
Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):
- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.
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Investimenti 4.0: comunicazione beni strumentali, formazione e ricerca 4.0 entro il 30 novembre
Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti con caratteristiche 4.0 in:
- beni strumentali 4.0
- formazione 4.0
- ricerca e sviluppo 4.0
le imprese devono inviare al Ministero delle imprese e del Made in Italy (già “Ministero dello Sviluppo Economico”) un’apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, il termine ultimo per l’invio delle relative comunicazioni è il 30 novembre 2022.
Si rammenta tuttavia, che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta.
L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: modello
Il modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (si tratta in particolare degli investimenti in beni materiali 4.0 Allegato A alla legge n. 232/2016 e beni immateriali 4.0 Allegato B alla legge n. 232/2016), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:
Modello di comunicazione beni strumentali
Credito d’imposta formazione 4.0: modello
Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti delle imprese nella formazione del personale, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:
Credito ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: modello
Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti in R&S e innovazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito: