ISTITUZIONE E GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING
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La presente Circolare esamina la nuova disciplina sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto comunitario o nazionale di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. “whistleblowing”), introdotta con il DLgs. 10.3.2023 n. 24.
In particolare, vengono analizzati:
– l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova disciplina;
– l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interna, entro il 17.12.2023, per i datori di lavoro privati con, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, da 50 a 249;
– gli adempimenti connessi al canale di segnalazione interna;
– gli effetti sul modello organizzativo di cui al DLgs. 231/2001;
– le sanzioni previste.

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CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING – Premessa:

I soggetti del settore privato con, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, da 50 a 249 devono, entro il 17.12.2023, istituire i ca­nali di segnalazione interna in materia di whistleblowing.

Fino a tale data, i soggetti che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a ge­­stire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal DLgs. 231/2001.

Le nuove Linee Guida in materia sono state adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con approvazione del Consiglio nell’adunanza del 12.7.2023 (delibera n. 311).

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