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RIFORMA DEL TERZO SETTORE – Circolare per la clientela n.53/2019

La presente Circolare analizza la disciplina di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017;
– la disciplina applicabile alle ONLUS, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017;
– la procedura “alleggerita” per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le bande musicali, che provvedono all’adeguamento entro il 30.6.2020.

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NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE NELLE SRL – Circolare per la clientela n.52/2019

La presente Circolare analizza l’attuale disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c.
In particolare, vengono analizzati:
– i nuovi limiti previsti;
– gli adempimenti entro il 16.12.2019 per le srl già costituite;
– l’eventuale necessità di adeguamenti statutari;
– le sanzioni per l’omessa nomina;
– l’attività e i compensi dell’organo di controllo.

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Per la nomina del revisore di srl obbligo di assemblea entro il 16 dicembre

Le società a responsabilità limitata e cooperative sono tenute, entro il 16 dicembre 2019, alla convocazione dell’assemblea per la nomina dell’organo di controllo o del revisore se hanno superato nel corso degli esercizi 2017 e 2018 uno dei nuovi parametri previsti dall’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. (ricavi o attivo 4 milioni di euro, 20 dipendenti). Tale nomina prevede, ovviamente, la convocazione dell’assemblea ordinaria, organo che, ai sensi dell’art. 2479 c.c. comma 2 n. 3 c.c., è delegato a nominare i sindaci, il sindaco unico o il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

In alcune occasioni, peraltro, l’atto costitutivo dovrà essere modificato per essere adeguato alle nuove nomine e quindi l’assemblea ordinaria dovrà essere preceduta dall’assemblea che delibera con le maggioranze qualificate sulla base delle previsioni dell’art. 2479-bis comma 3 c.c., alla presenza di un notaio.

L’assemblea a maggioranze qualificate si renderà necessaria, ad esempio, quando l’atto costitutivo preveda “la nomina dell’organo di controllo si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2435-bis c.c.” (vecchi parametri) oppure quando stabilisca che “al superamento dei parametri di legge la società è tenuta a nominare il collegio sindacale” mentre l’assise voglia nominare il sindaco unico o il revisore (si veda sul tema il parere MISE n. 139507/2012).

In queste situazioni, di norma, il presidente del CdA (o chi sia delegato nell’atto costitutivo ex art. 2479-bis c.c) o l’amministratore unico dovrà convocare prima l’assemblea qualificata per le richieste modifiche dell’atto costitutivo e poi l’ordinaria per la nomina dell’organo di controllo o del revisore. La società potrà, di contro, limitarsi alla convocazione dell’assemblea ordinaria quando l’atto costitutivo risulti già in linea con la nomina dell’organo monocratico o del revisore, come, ad esempio, quando lo stesso preveda la dizione “l’organo di controllo o il revisore sono da nominare nei casi in cui tale nomina è obbligatoria per legge”, oppure “al superamento dei limiti di cui all’art. 2477 c.c.”.

Quando la società debba nominare il sindaco o il revisore l’adunanza dell’assemblea in prima convocazione entro il 16 dicembre appare ineludibile, in quanto si tratta di assolvere a uno specifico obbligo di legge previsto dall’art. 2631 c.c. Ne deriva che la mancata convocazione assembleare determinerebbe in capo agli amministratori (si badi, a ciascun componente del CdA ai sensi dell’art. 5 della L. 689/1981) la sanzione amministrativa che va, ai sensi dell’art. 2631 comma 1 c.c., da un minimo di 1.032 a un massimo di 6.197 euro, sanzioni peraltro oblazionabili ex art. 16 della L. 689/1981.

Da notare che, nel mondo delle srl, la seconda convocazione dell’assise è consentita solo se convenzionalmente prevista nell’atto costitutivo.

L’assemblea deve quindi provvedere alla nomina del sindaco (o del collegio sindacale) o del revisore e, ricordiamo, se lo fa entro il prossimo 16 dicembre rispetterà in pieno gli obblighi di legge.

L’assise, tuttavia, seppur regolarmente convocata potrebbe, almeno nelle società pluripersonali, non raggiungere i quorum previsti dalla legge (almeno la metà del capitale sociale rappresenta il quorum costitutivo nelle ordinarie, mentre nelle qualificate occorre il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale) oppure potrebbe non riuscire a individuare un sindaco (o un collegio) o un revisore per divergenze, ad esempio, sul compenso, oppure il sindaco o il revisore potrebbe accettare l’incarico con riserva, ripromettendosi, prima dell’accettazione definitiva, di monitorare la situazione organizzativa, amministrativa e contabile della società, declinando l’accettazione dopo aver valutato la struttura societaria, ritenendo di non riuscire nel ridotto tempo a disposizione a effettuare i controlli previsti dalla legge per esprimere un corretto giudizio sul bilancio 2019.

In questi casi nessuna sanzione potrà essere irrogata sul CdA, a cui non rimarrà che riconvocare l’assemblea per provvedere alla nomina in un secondo momento. Appare opportuno assolvere a una nuova convocazione già nei mesi di gennaio/febbraio 2020.

Va ricordato, in ogni caso, che, a partire dall’avvenuta nomina, il CdA ha a disposizione 30 giorni per la relativa comunicazione al Registro Imprese (art. 2400 comma 3 c.c.), mentre non è previsto un termine specifico per comunicare la nomina del revisore. Appare quindi presumibile che difficilmente i Registri delle imprese possano attivarsi nelle prime settimane/mesi del 2020 per comunicare al competente Tribunale l’omessa nomina del sindaco o del revisore.

In ogni caso, se alla nomina provvedesse il Tribunale, come prevede il 5° comma dell’art. 2477 c.c., esso sceglierà, in assenza di valide indicazioni statutarie, sia il tipo di controllo a cui sottoporre la società (sindaco con funzione di revisione o solo revisore), sia il soggetto da nominare, nonché il suo compenso, calcolandolo presumibilmente sulla base del DM 140/2012 e privando, quindi, l’assemblea di ogni preferenza e valutazione in merito (si veda “Un mese di tempo per regolarizzare le srl senza controlli” del 16 novembre 2019).

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MODIFICA DELLE RATE DI ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP – Circolare per la clientela n.51/2019

La presente Circolare analizza le novità in materia di versamento degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, contenute nell’art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), alla luce dei chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalla modifica;
– le imposte interessate dalla modifica;
– gli effetti sugli acconti relativi al 2019, da versare entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”);
– gli effetti sugli acconti da versare dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Circolare per la clientela n.50/2019

A partire dall’1.1.2020 prenderà avvio la c.d. “lotteria degli scontrini”, nell’ambito della quale l’ac-quisto di beni e servizi presso commercianti al minuto consentirà di partecipare all’estrazione di premi messi in palio.
La misura è volta ad incentivare la richiesta dei documenti di certificazione da parte dei clienti che agiscono in qualità di privati consumatori, con lo scopo, dunque, di ottenere un aumento del gettito relativo all’IVA e alle imposte dirette.
La lotteria è disciplinata dall’art. 1 co. 540 – 544 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), come da ultimo modificato dal DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), in corso di conversione in legge.
La definizione dei premi, delle regole di estrazione e delle altre disposizioni attuative, invece, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora emanato.
Le regole tecniche per l’invio telematico dei dati delle operazioni valide per la lotteria da parte degli esercenti sono invece state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.

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DECRETO FISCALE LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.49/2019

Con il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”.
Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019.
Il DL 124/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.


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