La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla concessione del contributo a fondo perduto spettante al locatore per la riduzione del canone di locazione, di cui all’art. 9-quater del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), conv. L. 18.12.2020 n. 176, sulla base di quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n. 180139.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del contributo;
– i requisiti di accesso al contributo;
– la determinazione del contributo;
– le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza per accedere al contributo, entro il termine del 6.9.2021;
– le modalità di erogazione del contributo.
Sostegni-bis, le novità “in breve”
Via libera in Consiglio dei Ministri: contributo a fondo perduto, riscossione, versamenti previdenziali.
Credito locazioni: chiarimenti con Telefisco 2021
Ecco le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, nelle sue svariate sfaccettature.
Circolare per la clientela n.67/2020 – LEGGE DI BILANCIO 2021
La presente Circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2021.
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Circolare per la clientela n.59/2020 – Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Novità dei DL “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-ter”
La presente Circolare analizza le novità, in materia di credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, originariamente previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, apportate dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”), dal DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”) e dal DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. “Ristori-ter”).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dal credito d’imposta;
– le condizioni per l’accesso al credito d’imposta;
– la misura del credito d’imposta;
– le modalità di utilizzo del credito.
Circolari per la Clientela n.49/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS
La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) nella L. 13.10.2020 n. 126, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020 dei versamenti a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.8.2020;
– la regolarizzazione entro il 30.11.2020 dei versamenti IRAP non effettuati per errata applicazione dell’esonero di cui all’art. 24 del DL 34/2020;
– la sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020;
– le modifiche alla rivalutazione dei beni d’impresa;
– le ulteriori modifiche al c.d. “superbonus” del 110%;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– l’incremento delle risorse per il credito d’imposta sanificazione;
– le modifiche al contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per i soggetti ubicati in Comuni montani colpiti da eventi calamitosi;
– gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli;
– le agevolazioni ai fini IMU per il settore agricolo;
– l’imposta di registro agevolata per il trasferimento di terreni agricoli adibiti all’imboschimento;
– l’estensione della destinazione del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali;
– le novità in materia di smart working e di divieto di licenziamento.
Crediti d’imposta previsti dal DL 34/2020 – Circolare per la clientela n.34/2020
La presente Circolare riepiloga i principali crediti d’imposta previsti dal DL 34/2020 (c.d. “Rilancio”) e dal DL 23/2020 convertito (c.d. “Liquidità”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.6.2020 n. 14;
– il credito d’imposta per l’adeguamento dei pubblici esercizi;
– il nuovo credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
– l’incremento della misura del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020;
– il potenziamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
– il bonus vacanze, recuperabile sotto forma di credito d’imposta dal fornitore dei servizi turistico-ricettivi.
Agenzia delle Entrate, la registrazione atti per e-mail
Tra gli adempimenti sospesi dal D.L. 18/2020 rientra anche la registrazione di atti privati all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020. Nonostante sia in vigore la sospensione dell’adempimento, se comunque è necessario registrare un atto privato, è possibile farlo inviando via e-mail o PEC i seguenti documenti:
-
- atto da registrare firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa;
- modello 69 o RLI compilato e sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si dichiara di essere in possesso dell’originale dell’atto e la conformità della copia e delle immagini inviate;
- la dichiarazione deve contenere l’impegno a depositare l’atto in originale una volta terminato l’emergenza; tale dichiarazione non è necessaria se si trasmette un atto con firma digitale;
- copia del documento di identità del richiedente;
- modello di versamento dei tributi dovuti per la registrazione.
Locazioni – Si ricorda che la registrazione dei contratti di locazione deve avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’iter è precisato dall’Agenzia delle Entrate sulla propria rivista online (qui il link).
CONTRIBUTO DEL 40% PER AFFITTO DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI – REGIONE LAZIO
PER CHI
Con questa misura la Regione Lazio sostiene le persone che hanno subito una contrazione di almeno il 30% del reddito del nucleo familiare nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
IMPORTI
Il contributo è destinato a tutte le persone con un reddito non superiore ai 7.000 euro trimestrali, ovvero circa 28.000 euro annui. Il contributo sarà per tre mensilità e corrisponderà al 40% del costo dell’affitto.
COME
Gli inquilini con regolare contratto dovranno presentare un’autocertificazione della propria situazione economica nel trimestre indicato (23 febbraio al 31 maggio 2020 ) e fare domanda al proprio Comune.
Il Comune raccoglierà la documentazione e stilerà la graduatoria entro 45 giorni per poi assegnare direttamente le risorse.
CONTROLLI
La Direzione regionale competente, insieme agli agenti della Guardia di Finanza accerterà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e a provvederà a sanzionare eventuali trasgressori.
Riduzione canone di locazione
Sul piano contrattuale, l’iniziativa di una ricontrattazione delle condizioni dell’affitto spetta al conduttore, essendo il primo interessato a trovare soluzioni che possano soddisfare le sue mutate esigenze. Pertanto è consigliabile contattare il locatore per trovare insieme una soluzione. E’ escluso, infatti, che il conduttore possa sospendere in autonomia il pagamento dei canoni di locazione in quanto si tratterebbe di una decisione arbitraria, che giustificherebbe azioni risolutive da parte del locatore.
Fac Simile Lettera sospensione e riduzione del canone di locazione.
Appare ragionevole chiedere una proroga della scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalità, supportata dall’art. 1256 del Codice civile, trattandosi di impossibilità temporanea della prestazione dovuta a obiettivi impedimenti, che esonera il debitore da ogni responsabilità sino a quando cesserà l’impedimento. Le parti possono quindi concordare una proroga solo per un determinato periodo, decorso il quale verrà eseguito il versamento del dovuto.
In alternativa, il conduttore può richiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte all’apertura degli esercizi pubblici.
Considerato, però, che le conseguenze economiche si protrarranno anche oltre la fine dell’emergenza sanitaria, è ragionevole pensare che i canoni precedenti non siano più sostenibili e quindi si potrebbe discutere in merito alla definitiva riduzione del corrispettivo della locazione: fino alla scadenza legale del contratto in corso, o con la stipula di un nuovo contratto. Anche questa richiesta ha fondamento nell’art.1467 del Codice civile, che prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto qualora fosse devenuto troppo oneroso per eventi straordinari e imprevedibili.
Rimane il problema degli immobili residenziali per i quali non si può facilmente scegliere di risolvere il contratto: o si ristabilisce consensualmente tra le parti l’equilibrio contrattuale o saranno indispensabili altri provvedimenti governativi.
La registrazione di accordi di riduzione del canone è facoltativa (anche se consigliabile) ed è esente da bollo e registro. La registrazione deve avvenire con il modello 69 – solo cartaceo ma inviabile anche via Pec – entro 20 giorni dalla stipula. E’ possibile ritenere che anche questo adempimento fruisca della proroga a fine giugno.
Fac Simile Lettera sospensione e riduzione del canone di locazione.