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Ecco le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, nelle sue svariate sfaccettature.


  • La struttura turistico-recettiva in affitto d’azienda può fruire dell’incremento dell’aliquota (dal 30% al 50%) e dell’incremento del periodo (da marzo 2020, leggasi aprile per le stagionali, fino a dicembre 2020, poi esteso fino ad aprile 2021) ma deve avere l’attività turistico-recettiva come prevalente (in caso di esercizio di più attività); in pratica, sulla base dell’ultima dichiarazione presentata, che a oggi potrebbe essere il Modello Iva 2020 sul 2019, si procede a verificare se l’attività turistico-recettiva ha portato la maggiore entità di ricavi o compensi. In caso contrario, si devono applicare le aliquote e i periodi ordinari degli altri contribuenti.

 

  • Anche i pagamenti dei canoni avvenuti o da effettuare nel corso del 2021 (e anche nel 2019, come chiarito dall’interpello n. 440/2020) permettono di fruire del credito d’imposta locazioni, purchè relativi al pagamento di canoni oggetto dell’agevolazione. Per esempio, il pagamento nel 2021 del canone di luglio per un locatario “normale” (ossia non turistico-recettivo) non porta in ogni caso il credito d’imposta, essendo relativo ai mesi da marzo a giugno (e per taluni anche i mesi da ottobre a dicembre). Ovviamente il credito è utilizzabile soltanto dopo aver effettuato il pagamento.

 

  • Anche se la cessione del credito, e la rispettiva accettazione da parte del cessionario, è avvenuta nel 2020, quest’ultimo può utilizzarlo anche nel 2021 in compensazione dei debiti relativi al 2020 emergenti dalla dichiarazione dei redditi su tale esercizio. Dato che il modello di comunicazione telematica definitivo di cessione del credito, ossia quello con l’inserimento dei mesi di giugno, nonché da luglio a dicembre, è arrivato a metà dicembre 2020, alcuni locatari potrebbero aver ceduto il credito verso fine dicembre al cessionario, che pertanto, secondo le disposizioni, avrebbe dovuto utilizzarlo entro il 31.12.2020. Viceversa, la cessione avvenuta per esempio ai primi di gennaio permette al cessionario l’utilizzo fino al 31.12.2021. Il chiarimento di Telefisco ha sanato questa discrepanza permettendone l’utilizzo, anche per chi ha effettuato la cessione nel 2020, nel dichiarativo 2021 sul 2020.

 

  • L’Iva indetraibile si deve sommare al canone ed è su tale importo totale che si calcola il credito d’imposta. Per esempio: il locatario è un forfettario. Riceve la fattura di locazione: 3.000 + Iva 22% = 3.660. Il credito si calcolerà su 3.660. Ciò invece non vale per l’Iva parzialmente indetraibile (da pro-rata).

 

  • Il sublocatore può fruire del credito sull’intero importo del canone pagato al locatore, così come il sublocatario può fruire del credito pagato sull’intero canone al sublocatore. A loca a B a 1.000, B loca a C a 500. B può fruire del credito del 60% di 1.000 pari a 600, C può fruire del credito di 300.

 

  • Chi ha utilizzato il credito locazioni relativo al mese di giugno, prima dell’approvazione Ue (si ritiene prima del 13.11.2020, data di pubblicazione in GU CE) deve versare la sanzione pari al 30% del credito utilizzato, con possibilità di avvalersi del ravvedimento.