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Bonus 200 euro per autonomi e professionisti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 19 agosto 2022 vengono definite tutte le caratteristiche dell’indennità una tantum: dai requisiti soggettivi e reddituali richiesti ai beneficiari, alle modalità di presentazione della domanda. L’erogazione del bonus avviene per mezzo dell’INPS e degli enti di previdenza obbligatoria, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Chi può richiederlo

Beneficiari dell’indennità sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti non alternativi:
– lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022;
– reddito complessivo, percepito nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro;
– che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano una partita IVA con attività lavorativa avviata e abbiano eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.
– non abbiano già percepito il medesimo bonus in qualità di lavoratori subordinati.

Presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, e provvedono all’erogazione.
N.B. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Caratteristiche del bonus

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Fattispecie
Spettanza del bonus 200 euro
Iscrizione a INPS e altri enti previdenziali
Sì, erogato da INPS
Reddito netto IRPEF 2021 > 35.000
No
Iscrizione alla previdenza post 18 maggio 2022
No
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Sanzioni a non vaccinati in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Ricade sull’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’incombenza di notificare la sanzione di 100 euro agli over 50 che risulteranno inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale, introdotto con il DL n. 1/2022, pubblicato il 7 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale.

In base a quanto disposto da tale decreto sono colpite dalla pena pecuniaria le seguenti tipologie di violazioni:
– i soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
– i soggetti che dopo il 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dal Ministero della Salute;
– i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass.


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Via libera al “social bonus” a favore del Terzo settore

Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e al 50% di quelle effettuate da enti o società.


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ESONERO CONTRIBUTIVO INPS

Dal 25 agosto 2021 lavoratori autonomi e liberi professionisti possono presentare domanda di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta quali iscritti alle Gestioni INPS. Le domande devono essere presentate utilizzando distinti modelli per ogni Gestione, entro il 30 settembre 2021, a pena di decadenza, e avvalendosi dei canali telematici dell’istituto messi a disposizione nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. L’accoglimento dell’istanza e l’importo massimo accordato, tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili, potranno essere verificati accedendo sempre al Cassetto previdenziale. Sono già aperti, invece, i canali delle Casse previdenziali professionali autonome per gli iscritti agli Albi.

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Bonus acqua

L’incentivo per installazione di sistemi di filtraggio e potabilizzazione trova le sue regole applicative con il modello e le istruzioni: il credito d’imposta per le spese 2021 potrà essere richiesto a febbraio 2022. Ma sono stanziati soltanto 5 milioni.

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PROROGA DEI VERSAMENTI

La presente Circolare analizza il contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28.6.2021 n. 133, con il quale è stato reso noto che è stato adottato il DPCM che dispone la proroga dal 30.6.2021 al 20.7.2021 del termine di versamento:
– del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
– per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga.


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DICHIARAZIONE IMU PER L’ANNO 2020

La presente Circolare riepiloga i casi per i quali è necessario presentare la dichiarazione IMU per l’anno 2020.
In particolare, vengono esaminati:
– l’obbligo dichiarativo collegato all’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– l’obbligo dichiarativo annuale introdotto per gli enti non commerciali.
La dichiarazione IMU relativa al 2020 deve essere presentata entro il 30.6.2021.

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Cooperative, dal 23 aprile le domande per il finanziamento agevolato

 

A partire dal 23 aprile 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione.


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E-commerce: vendite a distanza di beni importati con dichiarazione doganale semplificata

Fino al 1° luglio 2021 – data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 2 della direttiva n. 2017/2455/UE, che contengono la nuova disciplina IVA delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi – sarà possibile beneficiare di un’apposita agevolazione, il cui ambito applicativo è definito dalla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 100615/2021.


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Vaccinazione in studio e in azienda: modalità

L’individuazione del soggetto che si farà carico dei costi, eccetto quelli della fornitura di vaccini.

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