La presente Circolare esamina la proroga al 16.1.2024 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte in relazione alle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 fino a 170.000,00 euro, disposta dall’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 9.11.2023 n. 31.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalla proroga;
– le imposte rientranti nella proroga;
– le modalità di computo del limite di 170.000,00 euro.#PROROGA #SECONDOACCONTO #IMPOSTE #PARTITAIVA #ACCONTO
CREDITI D’IMPOSTA PER INTERVENTI “EDILIZI” RIPARTITI IN 10 ANNI – COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
La presente Circolare riepiloga le modalità di utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta per interventi “edilizi” derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, a seguito delle modifiche apportate da ultimo con il DL 16.2.2023 n. 11, conv. L. 11.4.2023 n. 38.
In particolare:
– vengono riepilogati i codici tributo da utilizzare nel modello F24, a seconda del tipo di agevolazione e del periodo di origine del credito, integrati da ultimo con la ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19;
– viene analizzata la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali i crediti d’imposta relativi al superbonus, al sismabonus e al bonus barriere 75%, derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023, secondo quanto stabilito dal relativo provv. 18.4.2023 n. 132123.#CREDITIDIIMPOSTA #EDILIZIA #F24
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di ravvedimento operoso speciale contenute nell’art. 1 co. 174 – 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le violazioni che possono rientrare nel ravvedimento operoso speciale;
– la rimozione delle violazioni commesse;
– la somme dovute per il ravvedimento operoso speciale;
– il versamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso speciale, la cui totalità o la prima rata deve avvenire entro il 31.3.2023.#F24 # RAVVEDIMENTO #AGENZIADELLEENTRATE
DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA’ FORMALI
La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di definizione delle irregolarità formali contenute nell’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce del provvedimento attuativo e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le violazioni che possono rientrare nella sanatoria;
– il versamento delle somme dovute per la definizione, la cui totalità o la prima rata deve avvenire entro il 31.3.2023;
– la rimozione delle violazioni commesse.#F24 #AGENZIADELLEENTRATE #SANATORIA #VIOLAZIONI
TASSO DI INTERESSE LEGALE
La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi dell’aumento dall’1,25% al 5% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2023, stabilito con il DM 13.12.2022 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292).
In particolare, l’aumento del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.#TASSO #INTERESSE #LEGALE
1 Aumento al 5% del tasso di interesse legale
Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
2 Decorrenza
Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.
3 Effetti ai fini fiscali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.
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TASSO DI INTERESSE LEGALE – Aumento all’1,25% dal 2022
La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi dell’aumento dallo 0,01% all’1,25% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2022, stabilito con il DM 13.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297).
In particolare, l’aumento del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.