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Sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Circolare per la clientela n.27/2020

La presente Circolare analizza le novità in materia di sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, apportate in sede di conversione del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) nella L. 24.4.2020 n. 27.
In particolare, le novità riguardano:
– i soggetti che gestiscono librerie;
– i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione nella Provincia di Brescia;
– gli enti sportivi;
– il versamento delle ritenute non operate dai sostituti d’imposta con sede legale od operativa nei primi Comuni “zona rossa”.

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Consegne a domicilio, modalità operative

Nate come servizio aggiuntivo che un’impresa offre ai propri clienti, sono diventate una delle poche opzioni per proseguire l’attività ai tempi del Covid-19. Scontrino, autorizzazioni, SCIA e principali aspetti fiscali.

Territorio, personale, organizzazione, orari, puntualità, sono tutti fattori determinanti nell’adozione di una strategia di vendita a domicilio che non possono essere trascurati: se lo si facesse, il margine di profitto sul prodotto venduto (la singola consegna) si ridurrebbe e, a volte, sarebbe solo una perdita in termini economici. Tante però sono le realtà che si stanno convertendo alle consegne a domicilio, da effettuare direttamente o tramite un’apposita app o agenzie esterne. Il Covid-19 ha poi accelerato questa tendenza che per alcune aziende è divenuta l’unica alternativa possibile alla continuazione della propria attività, tra quelle specificatamente sospese così come previsto nei decreti emergenziali. Esistono normative indipendenti all’emergenza, mentre alcune disposizioni sono state emanate in virtù dell’espansione del virus.
Prima regola fondamentale è quella di munirsi di apposita documentazione. Bar e ristoranti possono quindi effettuare consegne a domicilio. Per tali imprese, la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA. Per le altre attività, per cui non è prevista la consegna a domicilio, se le consegne sono sporadiche, non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva. Diversamente se le consegne sono rilevanti e costanti, è necessario munirsi di apposita documentazione e SCIA.
Il soggetto preposto alla vendita è l’imprenditore, il dipendente assunto con contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, il fattorino quale lavoratore autonomo o occasionale, un agente o un’impresa esterna rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 71, cc. 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010.
L’incaricato dovrà munirsi di apposito tesserino affinché possa essere riconosciuto dal cliente e durante il servizio deve rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, nonché le disposizioni in termini di sicurezza emanate dal legislatore e dal Governo. Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio si deve assicurare che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. La normativa a cui far riferimento è sia nazionale che sovranazionale volta al rispetto della qualità del prodotto che deve rimanere integro e lontano da qualsivoglia pericolo che possa incidere sulla sua conservazione o consumazione.
Durante l’emergenza Covid-19 le imprese devono quindi dotare il personale preposto di guanti e mascherine, nonché assicurare la distanza tra i dipendenti affinché possa rimanere integro sia il prodotto che la salute dei lavoratori. Più specificatamente, la consegna del prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa emergenziale. Non solo deve essere assicurato l’utilizzo di mascherine e guanti, ma il distanziamento interpersonale: i prodotti possono essere depositati nell’androne dell’abitazione o del portone di casa, nel rispetto del “contatto minimo” (cosiddetto contact less).
Infine, i beni e i prodotti da consegnare devono essere accompagnati dal documento di trasporto e dallo scontrino o la ricevuta fiscale. Se il cliente esplicitamente lo richiede, l’imprenditore deve emettere la fattura, che rimane esclusivamente una prerogativa del consumatore finale, posto che la vendita a domicilio non è a soggetta all’obbligo di emissione della fattura. Se non si paga subito, l’operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l’indicazione “corrispettivo non pagato”. All’atto del pagamento, dovrà essere emesso un secondo scontrino con l’indicazione dell’importo complessivo. I corrispettivi saranno quindi memorizzati e successivamente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

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Agenzia delle Entrate, la registrazione atti per e-mail

Tra gli adempimenti sospesi dal D.L. 18/2020 rientra anche la registrazione di atti privati all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020. Nonostante sia in vigore la sospensione dell’adempimento, se comunque è necessario registrare un atto privato, è possibile farlo inviando via e-mail o PEC i seguenti documenti:

    • atto da registrare firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa;
    • modello 69 o RLI compilato e sottoscritto;
    • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si dichiara di essere in possesso dell’originale dell’atto e la conformità della copia e delle immagini inviate;
    • la dichiarazione deve contenere l’impegno a depositare l’atto in originale una volta terminato l’emergenza; tale dichiarazione non è necessaria se si trasmette un atto con firma digitale;
    • copia del documento di identità del richiedente;
    • modello di versamento dei tributi dovuti per la registrazione.

Locazioni – Si ricorda che la registrazione dei contratti di locazione deve avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’iter è precisato dall’Agenzia delle Entrate sulla propria rivista online (qui il link).

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DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”) Altre novità – Circolare per la clientela n.25/2020

La presente Circolare analizza le ulteriori novità contenute nel DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la riduzione all’80% degli acconti IRPEF, IRES E IRAP determinati con il metodo “previsionale”;
– il credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
– le modifiche alla disciplina dei dividendi percepiti dalle società semplici;
– lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale “a distanza”;
– la proroga della validità dei DURF;
– la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa;
– la verifica del presupposto della continuità aziendale per la redazione dei bilanci;
– le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale e di finanziamenti alle società;
– le novità in materia di procedure concorsuali;
– le modifiche all’indennità per i professionisti iscritti a Casse previdenziali private.

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RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER I MODELLI REDDITI 2020 – Circolare per la clientela n.26/

La presente Circolare riepiloga i dati e le informazioni necessarie allo Studio per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019 (modelli REDDITI 2020):
– delle persone fisiche;
– dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale;
– degli imprenditori individuali;
– delle società di persone.

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Domanda alla banca di anticipo CIG per Covid

Importo forfetario di € 1.400 su conto dedicato, con successivo rimborso Inps. L’iter della procedura e le possibili conseguenze per il datore.

  • In base alla convenzione 30.03.2020 Abi-Governo-parti sociali, il dipendente sospeso a zero ore coperto da Cigo, cassa in deroga o da assegno ordinario erogato dal Fis può chiedere alla banca l’anticipazione dell’indennità che dovrebbe erogare l’Inps. Ciò consente ai dipendenti di ricevere tempestivamente l’indennità, mediante l’apertura di credito in un conto corrente apposito (se richiesto dalla banca) per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400.
  • Procedura – La procedura stabilisce la necessità dell’informazione tempestiva dell’azienda (o del lavoratore) alla banca circa l’esito della domanda di ammortizzatore sociale.
    • Dovrà essere rilasciato un ulteriore documento con cui dichiarare di aver riportato nel modello SR41 (utilizzato per la rendicontazione delle ore di cassa effettive ai fini del pagamento diretto) gli estremi del conto corrente sul quale è stata erogata l’anticipazione bancaria: infatti l’Inps, con la cessione del credito effettuata dal dipendente alla banca, dovrà versare l’indennità a proprio carico su questo conto corrente, al fine di rimborsare l’anticipazione erogata dalla banca.
  • L’azienda – Nel caso in cui né l’Inps né in seconda battuta il dipendente estinguano direttamente il debito verso la banca, l’azienda potrebbe essere considerata obbligata solidalmente con il dipendente e tenuta al versamento, nei seguenti casi:
    • se ha effettuato errate comunicazioni o ne ha omesso altre obbligatorie in base alla convenzione;
    • se la mancata autorizzazione alla Cig o all’assegno ordinario è imputabile a una sua responsabilità.
  • Bonifico – L’apertura di credito cesserà con il versamento Inps dei trattamenti, che avverrà sul conto del lavoratore tramite bonifico Sepa contraddistinto dalla parola chiave “benef/covid19”.

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Finanziamenti fino a 25.000 euro

E’ attivo il portale del Fondo di Garanzia PMI, per l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia del 100% sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro. Nel caso la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile. I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Quali sono i documenti da trasmettere alla banca?

Garanzie su finanziamenti fino a 25.000 euro: si entra nel vivo. Le banche e gli intermediari finanziari possono infatti inserire nel Portale del Fondo di Garanzia PMI le richieste di accesso alla garanzia del 100%.
La procedura è pienamente operativa dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 (come da comunicato dal Mediocredito centrale pubblicato sul proprio sito).
Si completa così dopo una settimana dall’entrata in vigore del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) (avvenuta il 9 aprile) il processo che porterà all’effettiva erogazione dei prestiti alle imprese, lavoratori autonomi e professionisti.
I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Come dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Pattuanelli, “le garanzie sono automatiche, quindi le banche una volta ricevuto il modulo di richiesta possono erogare subito il finanziamento, tra lunedì e martedì».

Cosa occorre

Per procedere all’inserimento delle richieste di accesso alla garanzia, come spiega la circolare ABI del 16 aprile 2020, è necessario che la banca abbia acquisito tutti i documenti richiesti.
In particolare, occorre aver trasmesso alla banca:
– il modulo di richiesta del finanziamento;
– il modulo compilato e firmato di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione modulistica (“Allegato 4-bis”). Nel modulo deve essere indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità). Necessario anche specificare gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19 di cui si è già beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.
Entrambi i moduli devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena di nullità (cd forma scritta ad substantiam actus) – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies – sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile (“piena prova fino a querela di falso”).
La copia cartacea del contratto sarà consegnata dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).

Garanzia automatica

Una volta che la banca ha ricevuto tutta la documentazione potrà quindi inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica.
Secondo il decreto Liquidità, la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito l’ammissione della domanda di garanzia presentata.
L’erogazione dovrebbe essere veloce. Ma ci potrebbero essere alcuni fattori che potrebbero rallentare il processo.
Innanzitutto, il numero delle domande di finanziamento che arrivano alla banca.
Anche se l’iter istruttorio è molto semplice, gli intermediari dovranno effettuare comunque la verifica antiriciclaggio e antimafia (comunicazione della Banca d’Italia diffusa il 10 aprile 2020, con la quale detta raccomandazioni su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19).
Non è inoltre scontato che la banca voglia anticipare l’erogazione del prestito prima di aver ottenuto la garanzia. Anticipare l’erogazione del prestito vorrebbe dire accollarsi il rischio del finanziamento nel caso in cui la garanzia non venga concessa.
Tale eventualità potrebbe verificarsi nel caso in cui la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento.

Importo massimo garantibile

Come specificato nella circolare ABI del 16 aprile 2020, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.
L’importo massimo erogabile (e garantibile) è pari al 25% dei ricavi dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a 25.000 euro.
I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Qualora, quindi, la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento le richieste che superano il plafond non potranno essere garantite.

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Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Circolare per la clientela n.24/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni degli artt. 18, 19 e 21 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), riguardanti le ulteriori proroghe dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 13.4.2020 n. 9.
In particolare, vengono analizzati i chiarimenti riguardanti le sospensioni dei versamenti collegate alla misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

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Garanzie pubbliche a favore della liquidità “D.L. LIQUIDITA'” – Circolare per la clientela n.23/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici contenute nel DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI;
– il rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti.

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FINANZIAMENTO 10.000 EURO / TASSO ZERO PER LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI

Natura del finanziamento

  • L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero a copertura delle esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza Covid-19 con le seguenti caratteristiche:
  • importo: 10.000 euro
  • durata minima: 12 mesi
  • durata massima: 60 mesi
  • preammortamento solo per finanziamenti di durata superiore a 24 mesi
  • durata preammortamento massimo 12 mesi
  • rimborso a rata mensile costante posticipata Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate. Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V.

Destinatari

Micro, Piccole e Medie Imprese, inclusi Liberi Professionisti, Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica che

  • abbiano fino a nove dipendenti (ULA 2019);
  • siano costituite entro la data dell’8 marzo 2020;

I Destinatari al momento della presentazione della domanda devono:

  • essere iscritte al Registro delle Imprese
  • avere Sede Operativa nel territorio del Lazio
  • ovvero, nel caso dei Liberi Professionisti, essere titolari di partita IVA attiva e avere Domicilio Fiscale nel Lazio
  • avere una esposizione complessiva limitata ad euro 100.000 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa.

I Destinatari, alla data di presentazione della domanda, devono attestare tutti i requisiti mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in particolare devono dichiarare:

  • di aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività;
  • di avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno euro 10.000 in conseguenza dei danni subiti.

Inoltre, con riferimento al 31 dicembre 2019:

  • di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d’Italia;
  • non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari
  • non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse Non è necessario allegare alla domanda i bilanci né i dati contabili.

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