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E’ attivo il portale del Fondo di Garanzia PMI, per l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia del 100% sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro. Nel caso la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile. I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Quali sono i documenti da trasmettere alla banca?

Garanzie su finanziamenti fino a 25.000 euro: si entra nel vivo. Le banche e gli intermediari finanziari possono infatti inserire nel Portale del Fondo di Garanzia PMI le richieste di accesso alla garanzia del 100%.
La procedura è pienamente operativa dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 (come da comunicato dal Mediocredito centrale pubblicato sul proprio sito).
Si completa così dopo una settimana dall’entrata in vigore del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) (avvenuta il 9 aprile) il processo che porterà all’effettiva erogazione dei prestiti alle imprese, lavoratori autonomi e professionisti.
I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Come dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Pattuanelli, “le garanzie sono automatiche, quindi le banche una volta ricevuto il modulo di richiesta possono erogare subito il finanziamento, tra lunedì e martedì».

Cosa occorre

Per procedere all’inserimento delle richieste di accesso alla garanzia, come spiega la circolare ABI del 16 aprile 2020, è necessario che la banca abbia acquisito tutti i documenti richiesti.
In particolare, occorre aver trasmesso alla banca:
– il modulo di richiesta del finanziamento;
– il modulo compilato e firmato di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione modulistica (“Allegato 4-bis”). Nel modulo deve essere indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità). Necessario anche specificare gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19 di cui si è già beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.
Entrambi i moduli devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena di nullità (cd forma scritta ad substantiam actus) – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies – sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile (“piena prova fino a querela di falso”).
La copia cartacea del contratto sarà consegnata dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).

Garanzia automatica

Una volta che la banca ha ricevuto tutta la documentazione potrà quindi inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica.
Secondo il decreto Liquidità, la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito l’ammissione della domanda di garanzia presentata.
L’erogazione dovrebbe essere veloce. Ma ci potrebbero essere alcuni fattori che potrebbero rallentare il processo.
Innanzitutto, il numero delle domande di finanziamento che arrivano alla banca.
Anche se l’iter istruttorio è molto semplice, gli intermediari dovranno effettuare comunque la verifica antiriciclaggio e antimafia (comunicazione della Banca d’Italia diffusa il 10 aprile 2020, con la quale detta raccomandazioni su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19).
Non è inoltre scontato che la banca voglia anticipare l’erogazione del prestito prima di aver ottenuto la garanzia. Anticipare l’erogazione del prestito vorrebbe dire accollarsi il rischio del finanziamento nel caso in cui la garanzia non venga concessa.
Tale eventualità potrebbe verificarsi nel caso in cui la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento.

Importo massimo garantibile

Come specificato nella circolare ABI del 16 aprile 2020, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.
L’importo massimo erogabile (e garantibile) è pari al 25% dei ricavi dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a 25.000 euro.
I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Qualora, quindi, la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento le richieste che superano il plafond non potranno essere garantite.