La presente Circolare analizza le disposizioni del DLgs. 12.6.2025 n. 81, in vigore dal 13.6.2025, in materia di adempimenti tributari, accertamento, contenzioso e sanzioni, diverse da quelle relative al concordato preventivo biennale.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– i coefficienti di redditività nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, a seguito della nuova classificazione ATECO 2025;
– il versamento trimestrale dell’IVA per gli acquisti in reverse charge dei contribuenti forfetari;
– i nuovi termini dal 2026 per la trasmissione delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni;
– la messa a disposizione dal 2026 delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
– il divieto a regime di fatturazione elettronica tramite SdI delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche;
– il ripristino del termine annuale per la trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie;
– la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici;
– l’accertamento con adesione;
– il recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato;
– l’abolizione della proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza in ambito impositivo;
– l’estensione dell’ambito applicativo dell’acquiescenza processuale;
– l’estensione dell’ambito applicativo della conciliazione in Cassazione;
– l’attestazione di conformità dei documenti nel processo tributario telematico;
– la reintroduzione della sanzione minima per l’imposta di registro.#DLGS812025 #ADEMPIMENTITRIBUTARI #ACCERTAMENTOFISCALE #CONTENZIOSOTRIBUTARIO #SANZIONITRIBUTARIE #REGIMEFORFETARIO #COEFFICIENTIREDDITIVITA #ATECO2025 #IVA #REVERSECHARGE #CERTIFICAZIONIUNICHE #REDDITILAVOROAOTONOMO #DICHIARAZIONIPRECOMPILATE #FATTURAZIONEELETTRONICA #SPESESANITARIE #SISTEMATESSERASANITARIA #VEICOLELETTRICI #ACCERTAMENTOCONADESIONE #AIUTIDISTATO #PRESCRIZIONEDECADENZA #ACQUIESCENZAPROCESSUALE #CONCILIAZIONECASSAZIONE #PROCESSOTRIBUTARIOTELEMATICO #IMPOSTADIREGISTRO
CERTIFICAZIONE UNICA 2025
La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla Certificazione Unica 2025, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 17.3.2025, o il 31.3.2025 se riguarda compensi di lavoro autonomo professionale, oppure entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del modello 770/2025) se contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 17.3.2025.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della Certificazione Unica 2025;
– le novità della Certificazione Unica 2025;
– la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2025 all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della Certificazione Unica 2025 al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.#CERTIFICAZIONEUNICA2025 #COMPENSI #LAVOROAUTONOMO #REDDITI #NOVITA’ #TRASMISSIONETELEMATICA #MODELLOORDINARIO #CONTRIBUENTE #REGIMESANZIONATORIO
CERTIFICAZIONE UNICA 2024
La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla Certificazione Unica 2024, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 o il 31.10.2024 (termine di presentazione del modello 770/2024) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2024.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della Certificazione Unica 2024;
– le novità della Certificazione Unica 2024;
– la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2024 all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della Certificazione Unica 2024 al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.#CERTFICAZIONEUNICA #770 #NOVITA’ #REGIMESANZIONATORIO #DISCIPLINA Read more
CERTIFICAZIONE UNICA 2023
La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2023”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023 o il 31.10.2023 (termine di presentazione del modello 770/2023) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2023.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2023”;
– le novità della “Certificazione Unica 2023”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2023” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2023” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.#CERTIFICAZIONE #UNICA #AGENZIADELLEENTRATE
CERTIFICAZIONE UNICA 2021

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2021”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021 o il 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2021”;
– le novità della “Certificazione Unica 2021”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2021” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2021” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.
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PROROGHE – Circolare per la clientela n.09/2020

La presente Circolare analizza le proroghe relative alle Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730, previste dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9 nell’ambito degli interventi a causa dell’emergenza da “coronavirus”, ma che hanno un’applicazione generalizzata.
In particolare:
– viene differito dal 9.3.2020 al 31.3.2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;
– è confermato il termine del 31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019;
– viene prorogato dal 28.2.2020 al 31.3.2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019;
– viene differito dal 15.4.2020 al 5.5.2020 il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2019;
– viene anticipata al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che si sarebbero dovuti applicare dal 2021.
CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – Circolare per la clientela n.07/2020

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2020”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2020 o il 2.11.2020 (termine di presentazione del modello 770/2020) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 31.3.2020.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2020”;
– le novità della “Certificazione Unica 2020”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2020” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2020” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2019”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2019 o il 31.10.2019 (termine di presentazione del modello 770/2019) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro l’1.4.2019 (in quanto il 31.3.2019 cade di domenica).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2019”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2019” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2019” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.
