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La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2019”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2019 o il 31.10.2019 (termine di presentazione del modello 770/2019) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro l’1.4.2019 (in quanto il 31.3.2019 cade di domenica).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2019”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2019” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2019” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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9.13022019_certificazione_unica_2019