Emvas Nessun commento


Il 2021, a differenza dei precedenti anni, non apporta modifiche al regime dei forfettari (L. 190/2014) e pertanto si dovranno controllare i medesimi requisiti di accesso e cause di esclusione del 2020. Si tratta, come sempre, di verificare se nell’anno precedente (2020) sono venuti meno i requisiti per mantenere il regime agevolato o se sono emerse cause di esclusione che non hanno permesso l’accesso nel 2020, ma lo possono permettere ora nel 2021.

  1. Il primo controllo da effettuare è di non aver sforato il tetto massimo dei 65.000 Euro di ricavi/compensi nel 2020, per entrare/proseguire nel 2021 nel regime agevolato. Il controllo va effettuato seguendo il criterio di cassa, pertanto se l’ultima fattura emessa sarebbe quella che fa fuoriuscire perché comporta il superamento della soglia, ma è/sarà incassata nel 2021, non va considerata.
  2. Nel corso del 2020 inoltre è possibile aver ceduto una partecipazione in società di persone che aveva impedito per l’anno 2020 l’accesso al regime, pertanto nel 2021 (se tale era l’unica causa ostativa) il soggetto può accedere al regime in questione. Diversa è invece la partecipazione in una Srl, che di per sé non implica una causa ostativa, se non accompagnata da un controllo diretto o indiretto della Srl e dall’esercizio di un’attività economica da parte della Srl direttamente o indirettamente riconducibile all’attività della persona fisica, le quali condizioni sono da verificare nel corso dell’anno di applicazione del regime. Poniamo il caso di un socio di Srl che detiene la maggioranza dei voti (controllo diretto), svolge attività nella stessa sezione ATECO della Srl ma nel corso del 2020 non ha emesso alcuna fattura verso la Srl. In tale caso il soggetto potrà proseguire nel regime dei forfettari anche per l’anno 2021, ovviamente al verificarsi di tutti gli altri requisiti.
  3. Altro requisito da verificare è la presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 Euro percepiti nel 2020. Anche in questo caso se nel corso del 2020 tale rapporto è venuto meno o è rimasto sotto la soglia dei 30.000 euro, il contribuente potrà accedere al regime agevolato nel 2021.
  4. Altra causa ostativa (quella di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014), ossia: non si applica il regime forfettario per il soggetto la cui attività sia esercitata prevalentemente verso il datore di lavoro/ex datore (nei 2 anni precedenti) o soggetti al datore direttamente o indirettamente riconducibili. A oggi, ossia per il regime forfettario 2021, non si devono sottoporre a monitoraggio i rapporti cessati prima del 1.01.2019: questo significa che se nel corso di tutto il 2019 e 2020 il soggetto non ha fatturato verso il suo ex datore di lavoro (o soggetti a lui riconducibili) e nel corso del 2021 prevede di doverne emettere potrà farlo poiché sono trascorsi i 2 anni di monitoraggio di tale causa ostativa.

Da ricordare infine che, se dal 2021 il forfettario dovesse decidere di emettere comunque fatture elettroniche (anche se non obbligato), può beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell’accertamento.