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La presente Circolare esamina l’obbligo, a decorrere dal 16.9.2026, di trasmissione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR).
In particolare, vengono analizzati:
– finalità del RENTRI;
– modalità di trasmissione del FIR fino al 15.9.2026;
– obbligo, a decorrere dal 16.9.2026, di trasmissione del FIR digitalmente;
– regime sanzionatorio per mancata o incompleta comunicazione al RENTRI.

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RENTRI – PREMESSA: 

Al fine di adottare le adeguate politiche ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha istituito il RENTRI, ossia il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.

Nella sostanza, il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Finalità del RENTRI

Le principali finalità del RENTRI consistono:

  • nel mettere a disposizione della P.A. un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Fir cartaceo fino al 15.9.2026

In materia di tracciabilità dei rifiuti, l’art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto “Mille-proroghe”) ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo.

Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 (in base al disposto dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DM 59/2023) che, fino al 15.9.2026, possono emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR).

Pertanto, fino al 15.9.2026:

  • il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale;
  • non si rendono applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Giova ricordare che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. Ciò significa che:

  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale;
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) digitale – ob­bligatorietà dal 16.9.2026

In seguito alla proroga prevista dal citato art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200, tutti i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), di cui all’art. 7 del DM 4.4.2023 n. 59, a decorrere dal 16.9.2026.

Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un’apposita applicazione del RENTRI (“RENTRI FIR Digitale”).

Detta applicazione è stata oggetto di aggiornamenti da parte del RENTRI che, a decorrere dal 5.8.2026, è supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android versione 10 o successiva e iOS versione 16 o successiva.

Download Circolare Completa:

CIRCOLARE N. 38