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La presente Circolare analizza l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da iscrivere al Registro delle imprese, introdotto dall’art. 1 co. 860 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) con la nota 12.3.2025 n. 43836.
In particolare, vengono analizzati:
– le società rientranti nell’obbligo;
– gli amministratori destinatari dell’obbligo;
– l’esclusione della possibilità di far coincidere la PEC degli amministratori con quella della società;
– l’applicabilità dell’obbligo anche alle società già costituite all’1.1.2025;
– i profili sanzionatori dell’inadempimento;
– l’esenzione dai diritti di segreteria presso il Registro delle imprese.

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OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI

Premessa

Il comma 860 dell’art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), apportando modifiche all’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o do­micilio digitale – da iscrivere al Registro delle imprese, così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la nota 12.3.2025 n. 43836, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al nuovo obbligo.

Società da considerare

L’obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a tutte le società con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali, quali:

  • la società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola;
  • le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi, anche con attività esterna;
  • le società consortili, in quanto svolgono un’attività sociale volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comu­ne e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

Amministratori da considerare

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazio­ne. Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgano l’incarico e non all’organo in quanto tale com­porta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Applicazione dell’obbligo anche ai liquidatori

L’obbligo si applica anche ai liquidatori. Sarebbe, infatti, irragionevole ritenere che, proprio nella delicata fase di liquidazione della società, possano considerarsi venute meno quelle superiori esigenze di interesse pubblico che hanno determinato l’obbligo di esposizione nel Registro delle imprese di un diretto domicilio digitale dei soggetti cui è affidata l’amministrazione della società, sia pu­re nella limitata prospettiva della sua liquidazione (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

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