La presente Circolare analizza la disciplina contenuta nell’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti destinatari degli obblighi di informativa;
– l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di informativa;
– le modalità e i termini di pubblicazione delle informazioni (nella Nota integrativa del bilancio oppure su siti internet o portali digitali);
– il regime sanzionatorio.#MODIFICHE #INTEGRAZIONI #OBBLIGHI #INFORMATIVA #MODALITA’ #TERMINI #PUBBLICAZIONE #REGIMESANZIONATORIO
EROGAZIONI PUBBLICHE – premessa:
L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
I destinatari degli obblighi possono essere classificati in due categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.
Destinatari | |
Enti non commerciali | Associazioni di protezione ambientale |
Associazioni di consumatori | |
Associazioni, ONLUS e fondazioni | |
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri | |
Imprese | Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese |
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata | |
Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) |
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, in alternativa:
- nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”;
- nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
In riferimento alla prima versione della norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva previsto l’adempimento degli obblighi, in mancanza del sito Internet, attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese
I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato.
Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Effetti del rinvio del termine di approvazione del bilancio
Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
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