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La presente Circolare analizza la disciplina contenuta nell’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti destinatari degli obblighi di informativa;
– l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di informativa;
– le modalità e i termini di pubblicazione delle informazioni (nella Nota integrativa del bilancio oppure su siti internet o portali digitali);
– il regime sanzionatorio.

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EROGAZIONI PUBBLICHE – premessa:

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 preve­­de specifici obblighi di informativa in capo ai sog­getti che percepiscono erogazioni pubbliche.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I destinatari degli obblighi possono essere clas­si­ficati in due categorie, che sono riepilogate nella se­guente tabella.

Destinatari
Enti non commerciali Associazioni di pro­­­tezione am­bien­tale
Associazioni di consumatori
Associazioni, ONLUS e fon­dazioni
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
Imprese Imprese soggette all’ob­­­bli­go di is­cri­­zione nel Re­gi­stro del­le imprese
Soggetti che re­di­go­no il bi­lancio in forma abbrevia­­ta
Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa
(imprenditori individuali, società di persone e micro imprese)

Enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni re­la­tive a sovvenzioni, sussidi, van­tag­gi, contributi o aiuti, agli stessi effet­ti­va­mente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pub­bli­­che Ammini­strazioni, in alternativa:

  • nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”;
  • nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

In riferimento alla prima versione della norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva previsto l’adempimento degli obblighi, in mancanza del sito Internet, attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l’en­­te del Terzo settore aderisce.

Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sus­sidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Ammi­ni­stra­zio­­ni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè sol­tanto ove esistente) bil­ancio consolidato.

Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio re­­lativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

Effetti del rinvio del termine di approvazione del bilancio

Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguen­te­mente differita.

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