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La presente Circolare riepiloga le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2024, delle operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio;
– di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

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OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO STRANIERO – premessa:

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, nel 2025 i commercianti al mi­­nuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a co­mu­nicare all’Agenzia delle En­­t­­rate le operazioni in contanti relative al turismo:

  • effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2024 e il 31.12.2024.

Il limite pari a 15.000,00 euro è stato così innalzato a decorrere dall’1.1.2019, rispet­to al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bi­lancio 2019).

La soglia minima pari a 5.000,00 euro tiene invece conto dell’incremento del limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni re­­lative al turismo straniero.

Detto limite è stato infatti incrementato da un importo inferiore a 2.000,00 ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall’1.1.2023, per effetto dell’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2024 al 31.12.2024, l’adempimento in esame scade il 10.4.2025 o il 22.4.2025, a seconda della periodicità di liquida­zione dell’IVA.

L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Soggetti interessati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agen­­zie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

  • dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pub­blici esercizi;
  • di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • di coloro che effettuano prestazioni esenti ex 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
  • delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

Finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro effettuate dall’1.1.2024 al 31.12.2024, l’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro, per le operazioni legate al turismo effettuate:

  • da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equi­pa­rati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano re­sidenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

In ragione delle modifiche apportate all’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall’1.1.2019, la deroga si applica a tutte le per­sone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del ter­ritorio dello Stato italiano.

In precedenza, invece, sino al 31.12.2018, i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) erano soggetti al limite ordinario di utilizzo del contante.

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