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La presente Circolare esamina i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la nota 22.6.2026 n. 9981, contenente le Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio per gli enti del Terzo settore.
In particolare, ai fini della devoluzione vengono illustrati i criteri da utilizzare per la determinazione del:
– patrimonio iniziale;
– patrimonio finale;
– patrimonio incrementale.
Inoltre, viene individuata la documentazione adeguata per ricostruire il patrimonio incrementale nel caso in cui l’ETS adotti la contabilità di cassa.
Infine, vengono analizzati gli adempimenti in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

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ENTI DEL TERZO SETTORE – PREMESSA:

Con la nota 22.6.2026 n. 9981, il Ministero del Lavoro ha diffuso le Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio per gli enti del Terzo settore, distinguendo tra le ipotesi di estinzione o scioglimento dell’ente (con devoluzione integrale del patrimonio residuo) e le ipotesi in cui l’ente viene cancellato dal RUNTS, ma continua a operare secondo la disciplina del diritto comune (con devoluzione del patrimonio incrementale).

Le Linee Guida illustrano i criteri, di seguito sintetizzati, da utilizzare per determinare il patrimonio iniziale, il patrimonio finale e il patrimonio incrementale, ai fini della relativa devoluzione.

Aspetti generali

Secondo quanto previsto dall’art. 9 del DLgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento di un ente del Terzo settore il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio del RUNTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.

Nel diverso caso di cancellazione dal RUNTS (volontariamente, o a seguito di un provvedimento di cancellazione dal Registro), senza estinzione dell’ente, è necessario procedere alla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS (si tratta del c.d. “patrimonio incrementale”).

Determinazione del patrimonio iniziale

In linea generale, la data del patrimonio iniziale coincide di norma per gli ETS con la data di iscrizione al RUNTS; diversamente, per gli enti del Terzo settore di diritto transitorio, il termine iniziale di computo dell’eventuale incremento patrimoniale coincide con la data di iscrizione nei previgenti Registri.

La consistenza del patrimonio iniziale è documentabile attraverso i dati rinvenuti dai bilanci pubblici, quali i bilanci depositati presso la Regione o la Prefettura, gli Albi territoriali o il RUNTS, o approvati dagli organi deliberanti e presenti in sede.

Assenza di documentazione

Le Linee Guida chiariscono che, in assenza dei sopra elencati documenti, la consistenza va dimostrata attraverso una documentazione “certa” quale, ad esempio, la rendicontazione fornita a enti terzi per la concessione di contributi, gli estratti conto bancari, le visure catastali; occorre, in ogni caso, che tale documentazione possa ricostruire con attendibilità la misura del patrimonio complessivo esistente alla data iniziale.

Determinazione del patrimonio finale

Il patrimonio finale viene determinato partendo dalla base dei valori contabili di una situazione contabile quanto più prossima alla data presunta di uscita dal RUNTS.

In ogni caso, la situazione contabile di riferimento non può essere antecedente a 120 giorni dalla data della relativa delibera, che deve essere depositata entro 30 giorni presso l’ufficio del RUNTS.

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CIRCOLARE N. 33