La presente circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 30.4.2026 n. 62 (c.d. “decreto Lavoro”) nella L. 25.6.2026 n. 112.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la determinazione del trattamento economico complessivo ai fini del “salario giusto”;
– la comunicazione al lavoratore del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto;
– le disposizioni volte a favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori;
– la stipulazione e il deposito dei contratti collettivi di prossimità;
– le modifiche alla disciplina del distacco dei lavoratori;
– la continuità occupazionale dei lavoratori somministrati;
– le misure di prevenzione e contrasto del “caporalato digitale” e il rafforzamento delle tutele in favore dei rider;
– l’esonero contributivo in favore delle aziende in possesso delle certificazioni per conciliare famiglia e lavoro;
– il limite di durata dei tirocini extracurriculari;
– le graduatorie per il collocamento lavorativo delle persone con disabilità;
– le disposizioni in materia di prestazioni della previdenza complementare.#NOVITÀLAVORO #SALARIOGIUSTO #TRATTAMENTOECONOMICO #CONTRATTICOLLETTIVI #CCNL #RINNOVOCCNL #TUTELAECONOMICA #CONTRATTIDIPROSSIMITÀ #DISTACCOLAVORATORI #LAVOROSOMMINISTRATO #CONTINUITÀOCCUPAZIONALE #CAPORALATODIGITALE #TUTELARIDER #ESONEROCONTRIBUTIVO #CONCILIAZIONEFAMIGLIALAVORO #TIROCINIEXTRACURRICULARI #COLLOCAMENTOMIRATO
DL.30.04.2026 N. 62 (C.D. “DECRETO LAVORO”) – PREMESSA:
Con il DL 30.4.2026 n. 62, pubblicato sulla G.U. 30.4.2026 n. 99 ed entrato in vigore l’1.5.2026, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia, in particolare, di incentivi all’occupazione, di “salario giusto” e di contrasto del “caporalato digitale” (c.d. “decreto Lavoro”).
Il DL 30.4.2026 n. 62 è stato convertito nella L. 25.6.2026 n. 112, pubblicata sulla G.U. 27.6.2026 n. 147 ed entrata in vigore il 28.6.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 62/2026.
Introduzione della nozione di “Salario giusto” – componenti del trattamento economico complessivo
L’art. 7 del DL 62/2026 attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di determinare il “salario giusto”, che deve assicurare ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
In sede di conversione in legge sono state specificate le componenti del trattamento economico complessivo (TEC) ai fini dell’individuazione del “salario giusto”.
Criteri per individuare il “salario giusto”
Per individuare il “salario giusto” occorre fare riferimento al trattamento economico complessivo (TEC) definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo:
- al settore e alla categoria produttivi di riferimento;
- all’attività principale o prevalente esercitata;
- alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Il trattamento economico complessivo così definito rappresenta il parametro cui rapportare quello previsto dai CCNL non dotati di tale rappresentatività e nei settori non coperti da contrattazione collettiva, che non possono essere inferiori.
Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il riferimento è al CCNL stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
Individuazione delle componenti del trattamento economico complessivo
Secondo quanto stabilito in sede di conversione del DL 62/2026, il trattamento economico complessivo (TEC) è costituito:
- da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative;
- dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti;
- dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.
Sono invece escluse dal TEC le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Comunicazione al lavoratore del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto
L’art. 11 del DL 62/2026, come modificato in sede di conversione in legge, prevede:
- per i soli datori di lavoro privati, l’obbligo di comunicare al lavoratore, entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, ai sensi dell’art. 16-quater del DL 76/2020 (art. 1 co. 1 lett. q-bis) del DLgs. 26.5.97 n. 152);
- l’obbligo di indicare, all’interno della busta paga, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all’art. 16-quater del DL 76/2020 (art. 1 della L. 5.1.53 n. 4)
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