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La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 30.6.2025 n. 95 (c.d. decreto “Omnibus”) nella L. 8.8.2025 n. 118.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la sanatoria del tardivo versamento dell’unica o della prima rata delle imposte sostitutive relative al regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale 2024-2025;
– la proroga per il 2026 del superbonus al 110% per gli interventi di ricostruzione nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009 e dal 24.8.2016 e la relativa deroga al blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo;
– l’ulteriore proroga al 31.12.2026 della possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti in assenza di previsioni della contrattazione collettiva;
– la previsione di contributi per gli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e termale (c.d. “staff house”) o per la relativa locazione;
– l’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito di specifiche attività di volontariato;
– l’interpretazione autentica della norma sul “bonus nido”.

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DECRETO “OMNIBUS” – premessa:

Con il DL 30.6.2025 n. 95, pubblicato sulla G.U. 30.6.2025 n. 149 ed entrato in vigore l’1.7.2025, sono state emanate numerose disposizioni urgenti in materia di attività economiche e di interventi di carattere sociale (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 30.6.2025 n. 95 è stato convertito nella L. 8.8.2025 n. 118, pubblicata sulla G.U. 9.8.2025
n. 184 ed entrata in vigore il 10.8.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 95/2025.

REGIME DEL RAVVEDIMENTO COLLEGATO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025 – SANATORIA TARDIVI VERSAMENTI

L’art. 9-bis del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una disposizione volta a sanare i tardivi versamenti dell’unica o della prima rata delle imposte sostitutive determinate in applicazione del regime del ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022, fruibile dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

In base all’art. 2-quater co. 8 del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143, il versamento delle imposte sostitutive doveva essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 31.3.2025;
  • oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 95/2025 convertito, il pagamento in unica soluzione o della prima rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, è considerato tempestivo. In ogni caso, il versamento deve essere eseguito anteriormente alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento.

I cinque giorni successivi al 31.3.2025 scadevano il 5.4.2025, il quale cadeva di sabato. In applicazione della disposizione generale di cui all’art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011, il termine è prorogato a lunedì 7.4.2025. Pertanto, i contribuenti che hanno effettuato il versamento dell’unica o della prima rata entro questa data possono continuare a beneficiare del regime del ravvedimento 2018-2022.

In caso di versamento rateale, deve risultare tempestivo anche il versamento delle rate successive alla prima, la cui tardività non è sanata dalla disposizione in commento.

Superbonus – FABBRICATI DANNEGGIATI DAGLI eventi SISMICI – ALIQUOTA DEL 110% FINO AL 2026

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge al co. 2 dell’art. 4 del DL 95/2025, la proroga del superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 è stata estesa anche agli interventi effettuati nei Comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6.4.2009, mantenendo invariati gli ulteriori requisiti per beneficiarne.

In sede di conversione in legge, è stato modificato anche il co. 3 dell’art. 4 del DL 95/2025, al fine di coordinarlo con la nuova formulazione del co. 2.

Requisiti per il superbonus al 110% con spese sostenute nel 2026

A norma dell’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 4 co. 2 del DL 95/2025), il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 spetta se al contempo:

  • si tratta di interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza (come precisato dall’Amministrazione finanziaria, detti interventi devono riguardare immobili che hanno subito danni rilevanti direttamente consequenziali all’evento sismico);
  • gli interventi sono agevolati con il superbonus di cui “ai commi 1-ter e 4-quater” dell’art. 119 del DL 34/2020;
  • le istanze per la richiesta di contributo per la ricostruzione sono state presentate dal 30.3.2024 (come richiesto dall’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023);
  • per tali spese viene esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Interventi agevolati 

Il co. 8-ter.1 dell’art. 119 del DL 34/2020:

  • fa riferimento esclusivamente alla detrazione di cui “ai commi 1-ter e 4-quater” del medesimo articolo, ove viene stabilito che il superbonus al 110%, spettante se è stata presentata l’istanza di contributo per la ricostruzione, può essere fruito per l’importo eccedente detto contributo;
  • non menziona, invece, la detrazione prevista dal precedente co. 4-ter, secondo cui, a fronte della rinuncia espressa al contributo per la ricostruzione, è possibile beneficiare del “superbonus rafforzato”, con l’aumento del 50% del limite delle spese agevolabili.

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CIRCOLARE N. 41