La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 17.6.2025 n. 84 (c.d. “decreto Fiscale”) nella L. 30.7.2025 n. 108.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– l’introduzione del regime del ravvedimento 2019-2023 collegato all’adesione al concordato preventivo 2025-2026;
– la previsione dell’estinzione del processo a seguito della “rottamazione dei ruoli” con il pagamento della sola prima rata;
– la norma di interpretazione autentica in relazione alla tassazione come redditi diversi delle plusvalenze derivanti delle cessioni/costituzioni di diritti reali immobiliari;
– l’esclusione dell’addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option per i dirigenti e amministratori delle holding industriali;
– l’esenzione IMU per le società e associazioni sportive;
– le modifiche al reverse charge IVA per servizi alle imprese nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica;
– l’esclusione dallo split payment ai fini IVA delle società quotate e la salvezza dei comportamenti difformi;
– la motivazione dell’autorizzazione e del PVC a seguito di accessi presso i locali dell’attività del contribuente.#CIRCOLARE #DECRETOFISCALE #NOVITÀFISCALI #LEGGE108 #RAVVEDIMENTO #CONCORDATOPREVENTIVO #ROTTAMAZIONERUOLI #PLUSVALENZEIMMOBILIARI #IRPEF #IMU #REVERSECHARGEIVA #SPLITPAYMENT #ACCESSOFISCALE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE – premessa:
Con il DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 ed entrato in vigore il 18.6.2025, sono state previste numerose disposizioni urgenti in ambito fiscale (c.d. “decreto Fiscale”).
Il DL 17.6.2025 n. 84 è stato convertito nella L. 30.7.2025 n. 108, pubblicata sulla G.U. 1.8.2025
n. 177 ed entrata in vigore il 2.8.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 84/2025.
Regime del ravvedimento 2019-2023 COLLEGATO ALL’ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026
L’art. 12-ter del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, ripropone il regime del ravvedimento, applicabile dai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 entro il 30.9.2025.
In particolare, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva saranno inibite:
- le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73, e quelle di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ambito soggettivo
Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:
- nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA (salvo quanto indicato nel successivo § 2.4 “Soggetti esclusi da ISA”);
- aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026, di cui al DLgs. 13/2024, entro il 30.9.2025.
Base imponibile
La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo o del valore della produzione netta già dichiarato al 2.8.2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 84/2025) in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue.
| Punteggio ISA | Coefficiente di incremento del reddito |
| 10 | 5% |
| Pari o superiore a 8 e inferiore a 10 | 10% |
| Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 20% |
| Pari o superiore a 4 e inferiore a 6 | 30% |
| Pari o superiore a 3 e inferiore a 4 | 40% |
| Inferiore a 3 | 50% |
Aliquote
Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d’imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota variabile in base ai criteri indicati nelle seguenti tabelle.
| Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali | ||
| Punteggio ISA | Periodo d’imposta | Aliquota |
| Pari o superiore a 8 | 2019, 2022 e 2023 | 10% |
| 2020 e 2021 | 7% | |
| Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 | 2019, 2022 e 2023 | 12% |
| 2020 e 2021 | 8,4% | |
| Inferiore a 6 | 2019, 2022 e 2023 | 15% |
| 2020 e 2021 | 10,5% | |
| Imposta sostitutiva dell’IRAP | ||
| Punteggio ISA | Periodo d’imposta | Aliquota |
| Qualsiasi | 2019, 2022 e 2023 | 3,9% |
| 2020 e 2021 | 2,73% | |
Le aliquote ridotte per i periodi d’imposta 2020 e 2021 tengono conto degli effetti della pandemia da COVID-19.
Soggetti esclusi da isa
Il regime del ravvedimento 2019-2023 può essere applicato anche dai soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari e che per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 non hanno applicato gli ISA per effetto di:
- una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19 (svolgimento dell’attività in settori individuati, riduzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al 2019, inizio attività nel 2019 o nel 2021);
- una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
- esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “soggetti multiattività”).
L’applicazione del regime del ravvedimento 2019-2023 è in ogni caso subordinata, anche per tali soggetti, all’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026.
Determinazione della base imponibile in presenza di cause di esclusione dagli ISA
Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA espressamente indicate, la base imponibile è determinata, per l’annualità interessata, come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato al 2.8.2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 84/2025) e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%.
Analogo incremento si applica per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Aliquote d’imposta in presenza di cause di esclusione dagli ISA
Per i soggetti esclusi dagli ISA che possono comunque beneficiare della sanatoria l’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissa ed è pari al:
- 12,5%, per le imposte sui redditi e relative addizionali;
- 3,9%, per l’IRAP.
| Soggetti esclusi dagli ISA | |||
| Imposta sostitutiva | Periodo d’imposta | Aliquota | Riduzione dell’imposta |
| Imposte sui redditi e relative addizionali |
Dal 2019 al 2023 | 12,5% | 30% per tutti i periodi* |
| IRAP | Dal 2019 al 2023 | 3,9% | 30% per tutti i periodi |
* La riduzione non si applica per le imprese multiattività che aderiscono al ravvedimento.
2.5 importo minimo
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro.
Termini di versamento
L’imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:
- a partire dall’1.1.2026;
- entro il 15.3.2026, in unica soluzione, o mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.3.2026.
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Atti che inibiscono il perfezionamento della sanatoria
Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di:
- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento;
- atti di recupero di crediti inesistenti.
Comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento
I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento saranno stabiliti da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Cause di decadenza
La protezione dagli accertamenti di cui agli artt. 39 del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 viene meno nel caso in cui:
- il contribuente decada dal concordato preventivo biennale, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all’art. 22 del DLgs. 13/2024;
- il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023 i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (escluse le fattispecie individuate dagli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater 1), o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
- le cause di esclusione dagli ISA sopra indicate (cause legate al COVID-19, non normale svolgimento dell’attività e imprese multiattività) siano state dichiarate infedelmente.
Proroga dei termini per l’accertamento in caso di adesione al regime del ravvedimento
I termini per l’accertamento sono prorogati al 31.12.2028 nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- contribuente soggetto a ISA;
- adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026;
- adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022.
La proroga dei termini per l’accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l’applicazione del regime del ravvedimento.
| Periodo d’imposta | Termine originario | Termine prorogato per adesione al regime del ravvedimento |
| 2019 | 31.12.2025 | 31.12.2028 |
| 2020 | 31.12.2026 (31.12.2025 in caso di regime premiale ISA) |
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| 2021 | 31.12.2027 (31.12.2026 in caso di regime premiale ISA) |
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| 2022 | 31.12.2028 (31.12.2027 in caso di regime premiale ISA) |
Proroga dei termini per l’accertamento in caso di adesione al concordato
Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2025 sono prorogati al 31.12.2026 (a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento).
| Periodo d’imposta | Termine originario | Termine prorogato per adesione al concordato |
| 2019 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| 2020 | 31.12.2025 (solo soggetti che per il 2020 beneficiano del regime premiale ISA) |
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