La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (c.d. “IRES premiale”), applicabile per il solo periodo d’imposta 2025 ai sensi dell’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), alla luce delle relative disposizioni attuative emanate con il DM 8.8.2025.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari;
– le condizioni per fruire dell’agevolazione;
– l’obbligo di accantonamento dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
– il reinvestimento degli utili accantonati in beni strumentali;
– il requisito dell’incremento occupazionale;
– gli effetti in caso di applicazione dei regimi del consolidato fiscale e della trasparenza;
– gli effetti in caso di operazioni straordinarie;
– le cause di decadenza dall’agevolazione;
– la cumulabilità con altre agevolazioni.#IRES #IRES PREMIALE #RIDUZIONE IRES #LEGGE DI BILANCIO 2025 #IMPOSTA SOCIETARIA #AGEVOLAZIONI FISCALI #INVESTIMENTI #INCREMENTO OCCUPAZIONALE #CONSOLIDATO FISCALE #OPERAZIONI STRAORDINARIE #BENI STRUMENTALI
Riduzione dell’aliquota IRES – premessa:
L’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto per le imprese la c.d. “IRES premiale”, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, in presenza di determinate condizioni.
Con il DM 8.8.2025 (pubblicato sulla G.U. 18.8.2025 n. 190) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Soggetti beneficiari
L’agevolazione riguarda i soggetti IRES, salvo alcune specifiche esclusioni.
Nello specifico, possono beneficiare dell’IRES premiale:
- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- le società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.
Enti non commerciali
Per gli enti non commerciali, la riduzione dell’aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.
Esclusioni
La riduzione dell’aliquota non si applica alle società ed enti che nel 2025 (soggetti “solari”):
- sono in liquidazione ordinaria;
- sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (es. tonnage tax, società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, ecc.).
Sono inoltre esclusi i soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime di contabilità semplificata.
Soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale
Ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (artt. 6 – 37 del DLgs. 13/2024) spetta la riduzione dell’aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo tale modalità di determinazione del reddito assimilabile a un regime forfetario.
Per i soggetti che, aderendo al concordato preventivo biennale, optano per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del DLgs. 13/2024, la riduzione dell’aliquota IRES si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR.
Condizioni per fruire dell’agevolazione
Per beneficiare dell’agevolazione, ferma restando l’assenza di particolari comunicazioni, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti “qualificati”; gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro;
- un incremento occupazionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Accantonamento dell’utile 2024
La prima condizione richiesta consiste nell’accantonamento “ad apposita riserva” di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti “solari”).
Con un’interpretazione estensiva, l’art. 4 co. 2 del DM 8.8.2025 ha disposto che si considera accantonato “ad apposita riserva” tutto l’utile dell’esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio (es. riserva legale, statutaria, ecc.), ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.
A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi di cui all’art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.
Utile 2023
Non è necessario che sia presente un utile 2023 ai fini dell’accesso all’agevolazione. Si tratta, infatti, solo di un parametro per definire l’ammontare minimo degli investimenti.
Investimenti in beni 4.0 e 5.0
Gli utili accantonati devono essere reinvestiti, per un importo minimo, in beni strumentali indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 nonché nell’art. 38 del DL 19/2024.
Beni agevolati
Gli investimenti devono riguardare l’acquisto, anche mediante leasing, di:
- beni materiali e immateriali 4.0, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016;
- beni oggetto del bonus investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, con riduzione dei consumi energetici.
I suddetti beni sono agevolabili qualora siano:
- strumentali;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- interconnessi.
L’interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del c.d. “periodo di sorveglianza” (intervallo di tempo che decorre dal momento in cui è stato realizzato l’investimento fino al termine del quinto periodo d’imposta successivo).
Periodo di realizzazione degli investimenti
Gli investimenti rilevanti devono essere effettuati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi entro il 31.10.2026, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025, per le società e gli enti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).
A tal fine, gli investimenti rilevanti si considerano realizzati secondo le regole generali della competenza fiscale ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.
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