La presente Circolare analizza le principali novità in materia di attività economiche e di interventi di carattere sociale contenute nel DL 30.6.2025 n. 95 (c.d. decreto “Omnibus”), entrato in vigore l’1.7.2025.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga per il 2026 del superbonus al 110% per gli interventi di ricostruzione nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016 e la relativa deroga al blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo;
– la proroga per il 2025 delle agevolazioni per la Zona franca urbana (ZFU) relativa al sisma del Centro Italia degli anni 2016 e 2017;
– l’introduzione dell’aliquota IVA del 5% per le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
– la proroga al 15.12.2025 del termine per l’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi);
– la proroga al 31.3.2026 del termine di realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nelle imprese del turismo, per beneficiare di contributi e finanziamenti agevolati;
– la previsione di contributi per gli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (c.d. “staff house”) o per la relativa locazione;
– il rinvio dal 2025 al 2026 della decontribuzione parziale per le lavoratrici madri di almeno due figli e la previsione per il 2025 di un contributo di integrazione al reddito che sarà erogato dall’INPS nel mese di dicembre 2025;
– la limitazione alle carte di pagamento delle disposizioni relative ai tempi di accredito dei pagamenti elettronici;
– l’ulteriore rinvio al 2026 dell’efficacia della c.d. “sugar tax”.#DECRETOOMNIBUS #NOVITAFISCALI #SUPERBONUS2026 #AGEVOLAZIONIFISCALI #SISMAITALIA #TURISMOITALIA #IVAARTE #LAVOROMADRI
DECRETO “OMNIBUS” – premessa:
Con il DL 30.6.2025 n. 95, pubblicato sulla G.U. 30.6.2025 n. 149, sono state emanate numerose disposizioni urgenti in materia di attività economiche e di interventi di carattere sociale (c.d. decreto “Omnibus”).
Il DL 95/2025 è entrato in vigore l’1.7.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 95/2025.
Il DL 95/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Superbonus al 110% fino al 2026 nei comuni del sisma centro Italia – deroga al blocco delle opzioni
L’art. 4 del DL 95/2025 reca alcune disposizioni relative agli interventi di ricostruzione agevolati con il superbonus, effettuati nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatesi dal 24.8.2016 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, e per i quali l’iter per la richiesta di contributo è stata attivata dal 30.3.2024.
In particolare, l’art. 4 del DL 95/2025:
- al co. 2, riconosce l’aliquota del 110% per le spese sostenute nel 2026 in riferimento a tali fattispecie;
- al co. 3, estende anche alle predette spese sostenute nel 2026 la deroga al blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Superbonus al 110% per le spese 2026 nei comuni del sisma centro Italia
Introducendo il co. 8-ter.1 all’art. 119 del DL 34/2020, l’art. 4 co. 2 del DL 95/2025 riconosce il superbonus con aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2026, con riferimento agli interventi per la ricostruzione effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24.8.2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Immobili inagibili a seguito di evento sismico
Il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 spetta per gli interventi effettuati su immobili situati nei predetti Comuni, danneggiati e resi inagibili a seguito dell’evento sismico.
In concreto occorre che:
- la scheda AeDES certifichi la diretta consequenzialità del danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio rispetto all’evento sismico;
- il giudizio di inagibilità del fabbricato abbia esito B, C ed E.
Istanza per il contributo presentata dal 30.3.2024
L’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 circoscrive il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 “esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11”.
In virtù di tale rinvio, l’agevolazione spetta a condizione che le istanze o le dichiarazioni per il riconoscimento del contributo per la ricostruzione siano state presentate dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024).
Modalità di fruizione del superbonus al 110% per spese 2026
L’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 riconosce il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026, con riguardo agli immobili nel cratere del sisma, “esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (…) per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…)”.
Per come formulata, la disposizione lascia alcuni dubbi interpretativi, poiché non è chiaro se il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 spetta:
- soltanto se si opta per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (come sembrerebbe evincersi, a rigore, dal tenore letterale della disposizione);
- oppure anche con riferimento alle spese per le quali la detrazione fiscale è fruita nella sua modalità “naturale” in dichiarazione dei redditi (parrebbe questa l’interpretazione più ragionevole, che dovrebbe però essere confermata dall’Amministrazione finanziaria).
Superbonus con contributo e superbonus “rafforzato” post rinuncia al contributo
L’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 fa riferimento alla “detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater” del medesimo art. 119.
In forza di tale riferimento, è pacifico che il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 può essere fruito se è stata presentata l’istanza per ottenere il contributo per la ricostruzione. In queste ipotesi, la detrazione fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo.
Il citato co. 8-ter.1 non menziona invece il co. 4-ter del medesimo art. 119, riferito al superbonus “rafforzato” per il quale, a fronte dell’espressa rinuncia al contributo per la ricostruzione, compete l’aumento del 50% dei limiti di spesa ammessi al superbonus.
È pertanto dubbio che l’estensione del superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 possa riguardare anche il superbonus “rafforzato” di cui all’art. 119 co. 4-ter del DL 34/2020 (anche considerato che tale disposizione viene invece esplicitamente contemplata dal co. 8-ter del medesimo art. 119, che ha disposto la proroga del superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025).
Download circolare completa
