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La presente Circolare esamina il regime transitorio opzionale introdotto dall’art. 1 co. 59 – 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), secondo cui il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, alla luce del provvedimento attuativo emanato dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati:
– le caratteristiche del regime opzionale, operativo in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea per applicare il regime del reverse charge;
– l’applicazione del regime opzionale in caso di subappalti;
– il contenuto del modello per comunicare l’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;
– le modalità di trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
– le modalità e il termine per il versamento dell’IVA da parte del committente o subappaltante.

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IMPRESE DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI MERCI E LOGISTICA – PREMESSA:

L’art. 1 co. 59 – 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale secondo cui il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84, l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti con i subappaltatori.

In attuazione di tali disposizioni:

  • con il provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 309107 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per comunicare in via telematica l’esercizio di tale opzione;
  • la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo per effettuare il versamento dell’IVA dovuta ad opera del committente in nome e per conto del prestatore.

REGIME OPZIONALE DI VERSAMENTO DELL’IVA AD OPERA DEL COM­MIT­TENTE

L’art. 1 co. 57 – 58 della L. 207/2024 ha previsto l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica (art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72).

L’efficacia di tale disposizione è però subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

Nelle more della concessione dell’autorizzazione per l’applicazione del reverse charge, l’art. 1 co. 59 ss. della L. 207/2024 ha introdotto un regime opzionale stabilendo che, per le citate prestazioni di servizi rese nei confronti delle predette imprese, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

L’esercizio dell’opzione, congiuntamente da parte del committente e del prestatore, avviene con l’in­vio all’Agenzia delle Entrate, da parte del committente, dell’apposito modello approvato dall’Agenzia stessa.

La fattura è comunque emessa dal prestatore di servizi.

Subappalti

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori.

L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

In tal caso la presentazione della comunicazione di opzione e il versamento dell’IVA avviene ad ope­ra del subappaltante in relazione al proprio subappaltatore (il quale rimane solidalmente responsabile).

Durata dell’opzione

L’opzione per il regime in esame ha una durata triennale.

Modello per comunicare l’esercizio dell’opzione

Il modello per la comunicazione dell’opzione, approvato dall’Agenzia delle Entrate, è composto dal:

  • frontespizio, in cui, oltre ai dati del committente (o subappaltante) e prestatore (o subappaltatore) e del dichiarante (se diverso dal committente o subappaltante), deve essere apposta la firma e viene attestato l’esercizio congiunto dell’opzione (con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000);
  • quadro A, in cui riportare i dati del contratto per il quale è esercitata l’opzione (sezione I), com­pilando più moduli nel caso di più contratti tra le stesse parti, nonché l’eventuale affidamento della prestazione a subappaltatori o consorziati (sezione II) e i dati relativi ai luoghi in cui si prevede l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto (sezione III).

Con riferimento al contratto, occorre indicare:

  • la “Data stipula” (che può essere anteriore alla data di invio della comunicazione);
  • la “Data inizio” e la “Data fine”;
  • il numero progressivo del contratto stipulato.

Comunicazione di altri contratti

L’opzione può essere esercitata anche per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in precedenti comunicazioni.

Per tali contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data di presentazione della comunica­zione nella quale sono indicati i corrispondenti dati.

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