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La presente circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 27.3.2026 n. 38 (c.d. “decreto fiscale”) nella L. 22.5.2026 n. 88.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– le modifiche al concordato preventivo biennale;
– l’estensione della “rottamazione-quinquies” ai ruoli delle Regioni e degli enti locali;
– le modifiche al contributo per impianti di autoproduzione di energia collegato al credito d’imposta transizione 5.0;
– il credito d’imposta per il carburante utilizzato dalle imprese agricole;
– le modifiche alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo;
– l’esenzione IRPEF per i redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera;
– le agevolazioni fiscali per gli enti e le persone fisiche che svolgono attività correlate alla regata “America’s Cup – Napoli 2027”;
– le ulteriori modifiche alla base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento;
– le modifiche alla disciplina sul blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai professionisti con debiti iscritti a ruolo;
– l’istituzione di un apposito Fondo per agevolare l’accesso al credito delle imprese artigiane;
– le modifiche alla disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione.

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DL 27.3.2026 n. 38 (c.d. “decreto Fiscale”) – premessa:

Con il DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72 ed entrato in vigore il 28.3.2026, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”)

Il DL 27.3.2026 n. 38 è stato convertito nella L. 22.5.2026 n. 88, pubblicata sulla G.U. 22.5.2026
n. 117 ed entrata in vigore il 23.5.2026, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del
DL 38/2026.

Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)

In sede di conversione in legge del DL 38/2026 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Inclusione dell’iper-ammortamento tra le variazioni CPB

L’art. 7 co. 3-bis del DL 38/2026 convertito include, tra i valori da non considerare ai fini della formulazione della proposta CPB, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’art. 1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (c.d. “iper-ammortamento”). La voce va considerata anche per la determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.

Poiché l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028, la modifica avrà effetto, per i soggetti “solari”, a partire dal periodo d’imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027, fermo restando il soddisfacimento degli obblighi di comunicazione previsti dal DM attuativo dell’“iper-ammortamento” di prossima emanazione.

Limitazioni alla stima dei valori proposti per soggetti con bassi punteggi ISA

Con l’art. 7-bis co. 1 del DL 38/2026 convertito sono stati introdotti ulteriori limiti all’ammontare della proposta di CPB in favore dei soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.

Per tali contribuenti, gli incrementi sono contenuti nella misura:

  • del 30%, con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • del 35%, con punteggio ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Questi meccanismi di stima sono già applicabili con riguardo al CPB 2026-2027.

Termine di pubblicazione del software applicativo per il 2026

La proposta dei valori in base al concordato preventivo biennale viene formulata attraverso il
software applicativo degli ISA “Il tuo ISA 2026 CPB”.

L’art. 7-bis co. 2 del DL 38/2026 convertito differisce dal 15.4.2026 al 15.5.2026 il termine per il rilascio del software applicativo per il 2026 (software rilasciato il 13.5.2026 e aggiornato il 20.5.2026).

Termine per l’adesione al CPB 2026-2027

L’art. 7-bis co. 3 del DL 38/2026 convertito dispone che il contribuente può aderire alla proposta di CPB 2026-2027:

  • entro il 31.10.2026;
  • ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

In questo modo, il termine per l’adesione al CPB coincide con quello per la presentazione del modello REDDITI 2026. Atteso che il termine del 31.10.2026 cade di sabato, il termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2026 è differito al 2.11.2026. Il differimento al primo giorno successivo non festivo dovrebbe applicarsi anche per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma sul punto sarebbe preferibile una conferma espressa dell’Agenzia delle Entrate.

“Rottamazione-quinquies” dei ruoli – ESTENSIONE AI RUOLI DElle regioni e degli ENTI LOCALI

L’art. 10-quinquies del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l’estensione della c.d. “rottamazione-quinquies” dei ruoli, di cui all’art. 1 co. 82 – 101 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ai carichi degli enti territoriali affidati agli agenti della riscossione.

Ambito applicativo

La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Sanzioni amministrative non tributarie

Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle del Codice della strada, la definizione agevolata elimina soltanto interessi e oneri accessori (maggiorazioni, interessi di mora e aggio), mentre resta integralmente dovuta la sanzione principale.

Adesione alla rottamazione da parte dell’ente creditore

Gli enti locali, per aderire alla rottamazione, devono approvare un’apposita delibera consiliare avente natura regolamentare, corredata dal parere dell’organo di revisione.

Entro il 15.6.2026 l’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet le modalità tecniche con cui gli enti creditori possono comunicare la propria adesione.

Entro il 30.6.2026, gli enti creditori devono:

  • pubblicare il provvedimento di adesione alla rottamazione, sul proprio sito istituzionale;
  • comunicarlo all’agente della riscossione.

A partire dal 15.9.2026 l’agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

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CIRCOLARE N 26