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La presente Circolare analizza la proroga dei termini prevista dall’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 per effettuare i versamenti:
– risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
– che scadono il 30.6.2026;
– in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga;
– gli effetti della proroga in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti.

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CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ISA – premessa:

Con l’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, pubblicato sulla G.U. 22.5.2026 n. 117 e in vigore dal 23.5.2026, sono stati prorogati al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiora-zione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono il 30.6.2026;
  • in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

Versamento entro il 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%

L’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 stabilisce che i versamenti possono essere ulteriormente differiti di 30 giorni successivi al 20.7.2026, applicando la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corri­spettivo, quindi al 19.8.2026, termine che però slitta al 20.8.2026 in considerazione del differimento per il periodo feriale (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006).

Si sottolinea che per beneficiare dell’ulteriore differimento al 20.8.2026 è dovuta una maggiorazione dello 0,8%, raddoppiata rispetto alla maggiorazione dello 0,4% dovuta in via ordinaria e in relazione alle proroghe degli scorsi anni.

Beneficiando della proroga, i versamenti dovranno quindi essere effettuati:

  • entro il 20.7.2026, invece che entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 21.7.2026 al 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8%, invece che entro il 30.7.2026 con la maggiorazione dello 0,4%.

Motivazioni della proroga

Il rinvio dei termini di versamento di cui all’art. 6 del DL 89/2026 è stato disposto in considerazione:

  • delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, introdotte in sede di conversione del DL 27.3.2026 n. 38 nella L. 22.5.2026 n. 88;
  • della messa a disposizione il 13.5.2026 dello specifico software “Il tuo ISA 2026 CPB”, aggiornato il 20.5.2026 (versione 1.0.1).

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 6 del DL 89/2026 prevede che la proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiora-zione dello 0,8%, si applichi ai soggetti che ri­spet­tano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione da­gli isa

L’art. 6 del DL 89/2026 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’ 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Possono quindi beneficiare della proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

  • la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
  • in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Attività Ricavi o compensi Accesso alla proroga
Con ISA Fino a 5.164.569 euro
Con ISA Oltre 5.164.569 euro No
Senza ISA Fino a 5.164.569 euro No
Senza ISA Oltre 5.164.569 euro No

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle En­tra­te 2.8.2019 n. 330).

Soci di società e associazioni “trasparenti”

L’art. 6 del DL 89/2026 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare della proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ri­­te­­­­­­ne­re che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026 sia ap­pli­ca­bile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddi­vi­dere il versamento dell’IRES in re­la­zione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applican­do termini di­versi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga pos­sa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono in­vece posseduti da almeno una società controllata.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della pro­ro­ga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interes­sa­ta (con­trol­lante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

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CIRCOLARE N. 25