La presente Circolare analizza i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 19.6.2025 n. 8, in relazione alle novità apportate dall’art. 1 co. 54 – 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) alla disciplina dei c.d. bonus “edilizi”.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– le nuove aliquote “ordinarie” per le spese sostenute dal 2025 al 2027 per interventi di recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus;
– le aliquote “maggiorate” per le spese sostenute dal 2025 al 2027 per interventi di recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus;
– l’applicazione delle aliquote “maggiorate” al “sismabonus acquisti”, al “bonus casa acquisti” e all’acquisto o realizzazione di box auto pertinenziali;
– l’applicazione delle aliquote “maggiorate” in caso di interventi sulle parti comuni;
– l’aliquota applicabile alla sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza;
– l’abolizione delle agevolazioni per le caldaie alimentate a combustibili fossili.#BONUSEDILIZI #NUOVEALIQUOTE #INTERVENTIDIRECUPEROEDILIZIO #SISMABONUS #ECOBONUS #ALIQUOTEMAGGIORATE #ABOLIZIONE #AGEVOLAZIONI #CALDAIE #COMBUSTIBILIFOSSILI
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER INTERVENTI “EDILIZI” – PREMESSA:
L’art. 1 co. 54 – 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei c.d. bonus “edilizi”.
In particolare, la citata legge ha allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”).
La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Di seguito si segnalano i chiarimenti più rilevanti in relazione agli argomenti di maggiore interesse.
Aliquota “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:
- 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
- 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.
| Aliquota “ordinaria” per le spese 2025-2027 | |
| Soggetti beneficiari | |
| Soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società) |
Detentori dell’unità immobiliare (locatario o comodatario) |
| Familiari conviventi | Persone fisiche che non hanno i requisiti per beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (ad esempio, proprietari che non destinano l’immobile ad abitazione principale) |
In relazione agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Rimangono altresì invariati i limiti di detrazione e di spesa di “sismabonus” ed “ecobonus”.
Aliquota “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:
- 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Destinazione ad abitazione principale
Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027), l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.
L’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (per effetto dell’applicazione dell’aliquota “ordinaria”: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).
Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
Titolarità dell’immobile
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale.
Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori.
| Requisiti per beneficiare dell’aliquota “maggiorata” | Momento di verifica del requisito |
| Soggetti beneficiari:
· proprietari; · nudi proprietari; · proprietari superficiari; · titolari del diritto di usufrutto; · titolari del diritto di uso; · titolari del diritto di abitazione. |
All’inizio dei lavori |
| Destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale. | Al termine dei lavori |
Familiari conviventi e detentori
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) prevista per le spese sostenute dal 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, di riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, e di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario).
Familiari conviventi e detentori, pertanto, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare dei suddetti bonus con le aliquote “ordinarie” del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).
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