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La presente Circolare analizza le disposizioni fiscali contenute nel DL 17.6.2025 n. 84, in vigore dal 18.6.2025, diverse da quelle riguardanti la proroga dei versamenti e le modifiche all’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– l’esclusione delle società collegate dal calcolo dell’incremento occupazionale per la super deduzione per nuove assunzioni;
– la riconducibilità nella categoria dei redditi diversi delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali e società esercenti attività artistica o professionale;
– la qualificazione come redditi di capitale degli interessi e proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni;
– le modifiche alla disciplina di riporto delle perdite, in caso di operazioni con le quali viene trasferito il controllo e modificata l’attività, di fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda;
– le modifiche al regime delle Controlled Foreign Companies (CFC);
– la disciplina transitoria del regime sanzionatorio in caso di disallineamenti da ibridi;
– l’operatività dal periodo d’imposta 2026 della disciplina fiscale del codice del Terzo settore e dell’impresa sociale;
– la “sanatoria” dei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 presentati tardivamente entro l’8.11.2024;
– il reverse charge IVA nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica;
– l’esclusione dallo split payment ai fini IVA delle società quotate;
– la proroga delle delibere di approvazione delle aliquote IMU per il 2025.

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DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE – premessa:

Con il DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138, sono state previste numerose disposizioni urgenti in ambito fiscale (c.d. “decreto Fiscale”).

Il DL 84/2025 è entrato in vigore il 18.6.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 84/2025, ad eccezione di quelle riguardanti la proroga dei versamenti e le modifiche all’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, le quali sono state esaminate in precedenti circolari.

Il DL 84/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Super deduzione per nuove assunzioni – incremento occu­pa­zio­nale – esclusione delle società collegate

Con riguardo alla super deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato, l’art. 3 del DL 84/2025, intervenendo sull’art. 4 co. 2 del DLgs. 216/2023, ha previsto l’esclusione dal perimetro del gruppo, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, delle società collegate.

Pertanto, per effetto delle modifiche apportate, l’incremento occupazionale va considerato al netto delle sole diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o fa­centi capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Decorrenza

La modifica si applica già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024, per i soggetti “solari”), quindi dal primo periodo d’imposta di ap­plicazione dell’a­ge­volazione.

Cessione di partecipazioni in associazioni professionali e società esercenti attività artistica o professionale

L’art. 1 del DL 84/2025 introduce nel TUIR una serie di norme volte a ricondurre le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale tra i redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR.

Riconducibilità nella categoria dei REDDITI DIVERSI

L’art. 1 co. 1 lett. c) n. 2 del DL 84/2025 inserisce il nuovo co. 3-ter nell’art. 54 del TUIR, in base al quale le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale – ivi comprese quelle in società tra professionisti (STP) e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 177-bis del TUIR – costituiscono redditi diversi.

Pertanto, le predette plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

L’art. 1 co. 1 lett. f) del DL 84/2025 prevede, inoltre, una modifica all’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, diretta a ricomprendere in modo esplicito le partecipazioni detenute nelle associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR tra quelle la cui cessione dà origine a redditi diversi.

Applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%

Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 84/2025, le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute nelle società e associazioni sopra indicate sono pertanto soggette all’imposta sostitutiva del 26%.

Inapplicabilità della tassazione separata

L’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 84/2025 dispone quindi l’eliminazione dall’art. 17 co. 1 lett. g-ter) del TUIR della previsione che consente l’applicazione della tassazione separata per le “plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo”.

Tale disposizione risulta infatti superata alla luce della riconducibilità delle plusvalenze nella categoria dei redditi diversi.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (periodo d’imposta 2024, per i soggetti “solari”).

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