La presente Circolare analizza l’obbligo, introdotto dalla L. 30.12.2024 n. 207 a partire dall’1.1.2026, di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, alla luce dei provvedimenti attuativi e dei chiarimenti emanati dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti obbligati e quelli esclusi dall’obbligo di collegamento;
– gli strumenti di pagamento coinvolti;
– le modalità di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi;
– i termini per l’adempimento;
– le sanzioni applicabili.
COLLEGAMENTO TRA POS E STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE – premessa:
L’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, a seguito dell’intervento operato con l’art. 1 co. 74 – 77 della L. 30.12.2024 n. 207, prevede che, dall’1.1.2026, i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi debbano garantire la piena integrazione del processo di rilevazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.
La norma ha la finalità di contrasto all’evasione fiscale e intende facilitare i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi.
Nello specifico, è previsto che l’integrazione tra i due processi di rilevazione (corrispettivi e pagamenti elettronici) si realizzi assolvendo i seguenti obblighi:
- memorizzando in modo puntuale, tramite i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”, i dati dei pagamenti elettronici, per poi trasmetterli in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi;
- collegando gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di rilevazione dei corrispettivi.
Le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provv. 31.10.2025 n. 424470.
Per quanto riguarda l’obbligo di collegamento, l’Agenzia ha chiarito che questo consiste in un abbinamento “logico” tra i dati identificativi degli strumenti, da comunicare tramite un apposito servizio web messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi.
Indicazioni sull’ambito applicativo e sul funzionamento del servizio sono state fornite mediante la pubblicazione di alcune FAQ e di una Guida operativa, completata da due documenti “Allegati”, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 5.3.2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito servizio web.
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad adempiere all’obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti che utilizzano:
- i registratori telematici o i Server RT;
- la procedura web “Documento commerciale online”.
In futuro, saranno interessati dall’obbligo anche i soggetti che utilizzeranno le soluzioni software approvate dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere i corrispettivi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).
Esclusioni dall’obbligo di collegamento
L’Agenzia delle Entrate, con la Guida operativa pubblicata il 19.2.2026, nonché nell’ambito di alcuni documenti di prassi (risposte a interpello 27.11.2025 n. 298 e 20.2.2026 n. 44), ha individuato le ipotesi in cui non ricorre l’obbligo di collegamento in esame.
Operazioni esonerate dalla trasmissione dei corrispettivi
L’obbligo di collegamento non sussiste per i POS che sono impiegati esclusivamente per rilevare i pagamenti relativi a corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.
Gli esoneri in parola sono individuati dal DM 10.5.2019, che richiama, fra l’altro, anche quelli di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (es. vendita di tabacchi, generi di monopolio, cessioni di carburante, vendite per corrispondenza, ecc.).
Tuttavia, laddove l’esercente scelga di emettere volontariamente il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS impiegati per l’incasso elettronico dovranno essere collegati.
In base a quanto emerso dalla prassi amministrativa, appaiono altresì esclusi dall’obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per gli incassi elettronici relativi a corrispettivi certificati mediante titoli di accesso, i cui dati sono già oggetto di trasmissione alla SIAE e non sono quindi soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 27.11.2025 n. 298 e 20.2.2026 n. 44).
Settori soggetti a discipline specifiche
Secondo quanto specificato nella Guida operativa dell’Agenzia delle Entrate, non occorre effettuare il collegamento neppure per i POS utilizzati esclusivamente per i pagamenti relativi a:
- corrispettivi certificati mediante distributori automatici (la cui rilevazione è soggetta alle regole dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015);
- corrispettivi relativi alla cessione di carburante (per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburante per motore, la rilevazione è regolata dall’art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015);
- corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici (la rilevazione di tali corrispettivi è regolata dall’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015).
Corrispettivi documentati mediante fattura
L’obbligo di collegamento non sussiste per i POS impiegati esclusivamente per gli incassi dei corrispettivi che siano certificati esclusivamente mediante fattura.
Utilizzo misto dei POS
Se un esercente svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione, sia attività esonerate e utilizza un unico POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi, occorre comunque procedere con il collegamento. L’Agenzia valuterà eventuali scostamenti tra i dati delle transazioni elettroniche comunicate dai prestatori dei servizi di pagamento (acquirer) e i dati dei corrispettivi per i quali è indicato un incasso elettronico tenendo conto dell’attività svolta dall’esercente.
A tal proposito è opportuno verificare nel Cassetto fiscale i codici ATECO precedentemente comunicati e segnalare tempestivamente ogni variazione.
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