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La presente Circolare analizza l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese per interventi edilizi condominiali sostenute nel 2025, da effettuare entro il 16.3.2026.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la comunicazione della destinazione d’uso dell’unità immobiliare sita nel condominio;
– il superbonus per le spese sostenute nel 2025;
– i condomìni “minimi” non tenuti alla nomina di un amministratore;
– la presenza di rimborsi delle spese sostenute.

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INTERVENTI EDILIZI CONDOMINIALI – premessa:

Entro il 16.3.2026 gli amministratori di condominio devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese sostenute nel corso dell’anno 2025 relative agli interventi “edilizi” effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, affinché confluiscano nella dichiarazione dei redditi precompilata dei singoli condòmini (art. 2 del DM 1.12.2016 e art. 16-bis co. 4 e 5 del DL 124/2019).

A tal fine, con il provv. 10.2.2026 n. 50559, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per l’invio di detta comunicazione.

Destinazione d’uso dell’unità immobiliare sita nel condominio

Tale aggiornamento trova la propria ragione, tra l’altro, nella previsione, a partire dall’anno 2025, di una doppia aliquota in relazione alla:

  • detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
  • detrazione IRPEF/IRES per riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’art. 16 del DL 63/2013;
  • detrazione IRPEF/IRES per riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013.

Anche se relative ad interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale, per tali detrazioni compete infatti l’aliquota:

  • “maggiorata” (del 50% per il 2025 e 2026 o del 36% per il 2027), per i condòmini che contestualmente sono titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare all’inizio dei lavori e destinano l’unità immobiliare ad abitazione principale al termine dei lavori;
  • “ordinaria” (del 36% per il 2025 e 2026 o del 30% per il 2027), negli altri casi.

Facoltatività della comunicazione di destinazione d’uso per il 2025

Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, implementato al fine di consentire agli amministratori di condominio di indicare l’informazione relativa al requisito di abitazione principale dell’unità immobiliare.

Tale informazione è trasmessa dall’amministratore di condominio all’Anagrafe tributaria:

  • solo se il condòmino l’ha comunicata all’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa;
  • e comunque facoltativamente per il periodo d’imposta 2025.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con ge­ne­ratori di emergenza a gas di ultima generazione

Il tracciato della comunicazione per le spese relative agli interventi condominiali è stato inoltre modificato inserendo il riferimento all’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Per tale intervento la detrazione IRPEF ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR continua a competere comunque nella misura del 50% per le spese sostenute dall’1.1.2025, a prescindere dal requisito dell’abitazione principale.

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CIRCOLARE N. 7