La presente Circolare esamina le disposizioni del DL 21.11.2025 n. 175 in relazione alla chiusura del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024, per l’esaurimento delle risorse disponibili (pari a 2,5 miliardi di euro).
In particolare, vengono analizzati:
– la possibilità di presentare entro il 27.11.2025 le comunicazioni preventive per l’accesso al credito d’imposta, a fronte di un rifinanziamento dell’agevolazione di 250 milioni di euro;
– la possibilità di integrare le comunicazioni presentate dal 7.11.2025 e fino alle ore 18.00 del 27.11.2025, a seguito di richiesta del GSE;
– per le imprese che, in relazione ai medesimi beni, hanno presentato domanda per l’accesso sia al credito d’imposta transizione 5.0 che al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, la presentazione entro il 27.11.2025 dell’opzione per una delle due agevolazioni;
– le integrazioni delle competenze del GSE in materia di controllo e vigilanza in relazione al credito d’imposta transizione 5.0.#CIRCOLARE #DL1752025 #CHIUSURA #CREDITOIMPOSTA #TRANSIZIONE50 #ART38DL192024 #ESAURIMENTORISORSE #RIFINANZIAMENTO #COMUNICAZIONIPREVENTIVE #GSE #BENISTRUMENTALI40 #AGEVOLAZIONI #OPZIONEAGEVOLAZIONI #CONTROLLO #VIGILANZA
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 – premessa:
Con il DM 6.11.2025, pubblicato il 7.11.2025 sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili (pari a 2,5 miliardi di euro) per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19, conv. L. 29.4.2024 n. 56.
L’art. 1 del DL 21.11.2025 n. 175, pubblicato sulla G.U. 21.11.2025 n. 271 e in vigore dal 22.11.2025, ha definito i termini e le modalità di chiusura dell’agevolazione.
A tal fine, viene autorizzata la spesa di ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2025.
Termini di presentazione delle comunicazioni per l’accesso
L’art. 1 co. 1 del DL 175/2025 ha disposto che le comunicazioni preventive per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 possono essere ancora presentate entro il 27.11.2025.
Integrazioni su richiesta del GSE entro il 6.12.2025
Le comunicazioni presentate dal 7.11.2025 e fino alle ore 18.00 del 27.11.2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6.12.2025.
Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
Non può comunque essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.
Scelta obbligatoria tra domande presentate per il credito d’imposta 4.0 e il credito d’imposta 5.0
In base all’art. 1 co. 2 del DL 175/2025, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020.
Le imprese che, al 22.11.2025 (data di entrata in vigore del DL 175/2025), hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta devono optare per uno dei due:
- entro il 27.11.2025;
- con modalità telematiche.
Qualora l’impresa opti per il credito d’imposta 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta 4.0, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti d’imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
Integrazione delle competenze del gse
Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DL 175/2025, che ha integrato l’art. 38 del DL 19/2024, sulla base della documentazione tecnica prevista nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio.
Nel caso in cui nell’ambito dei controlli e dell’attività di vigilanza sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d’imposta, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell’elenco delle imprese beneficiarie, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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