La presente Circolare esamina l’estensione alle zone delle Regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), in relazione agli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 15.11.2025, disposta dall’art. 3 della L. 18.11.2025 n. 171.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.11.2025 n. 503079 è stata recepita tale estensione, modificando il modello di comunicazione integrativa da presentare entro il 2.12.2025.#ESTENSIONE #MARCHE #UMBRIA #AIUTI #CREDITODIIMPOSTA #INVESTIMENTI #ZONELOGISTICHESEMPLIFICATE #ZLS
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE – premessa:
L’art. 3 della L. 18.11.2025 n. 171, pubblicata sulla G.U. 19.11.2025 n. 269 e in vigore dal 20.11.2025, recante disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle Regioni Marche e Umbria, è intervenuto sul credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ampliandone l’ambito applicativo sotto il profilo territoriale.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.11.2025 n. 503079 è stata recepita tale modifica ai fini del modello di comunicazione integrativa da presentare.
Estensione del Credito d’imposta per investimenti nelle zls
L’art. 3 co. 14-octies – 14-decies del DL 27.12.2024 n. 202, conv. L. 21.2.2025 n. 15, ha previsto l’applicazione del credito d’imposta in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 del DL 60/2024, in relazione agli investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025.
Il co. 14-novies del predetto art. 3 ha definito gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori economici che intendano fruire del credito d’imposta.
L’art. 3 della L. 18.11.2025 n. 171 ha:
- esteso alle zone delle Regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, par. 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la concessione del credito d’imposta ZLS;
- aumentato il limite di spesa complessivo per il 2025, da 80 milioni a 110 milioni di euro.
Presentazione della sola comunicazione integrativa
Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.11.2025 n. 503079 è stato modificato il precedente provv. 27.3.2025 n. 153474, che ha approvato i modelli di comunicazione e le relative istruzioni riguardanti il credito d’imposta per investimenti nelle ZLS, recependo la suddetta estensione alle Regioni Marche e Umbria.
In relazione agli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle zone delle Regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione integrativa.
Tale comunicazione è volta ad attestare l’ammontare delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025. L’elenco dei Comuni, o loro porzioni, delle Regioni Marche e Umbria che rientrano nell’agevolazione sono riportati in allegato alle istruzioni del nuovo modello.
Nella comunicazione integrativa, tra l’altro, dovranno essere indicati gli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Modalità e termini di presentazione della comunicazione integrativa
I soggetti interessati alla fruizione del credito d’imposta in esame sono tenuti a presentare la comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate:
- dal 20.11.2025 al 2.12.2025;
- utilizzando lo specifico modello aggiornato;
- direttamente da parte del beneficiario o tramite un soggetto incaricato;
- esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software “ZLSINTEGRATIVA2025” disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Come precisato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata all’agevolazione, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 2.12.2025.
Utilizzo del credito d’imposta
In linea generale, il credito d’imposta in argomento è:
- utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, nel modello F24 (codice tributo “7038”);
- concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651 (c.d. “Regolamento GBER”);
- cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.
Ai fini del rispetto del previsto limite di spesa complessivo per il 2025 (pari a 110 milioni di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni presentate.
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