Emvas Nessun commento

La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 20.12.2024 n. 1924 (pubblicato sulla G.U. 24.1.2025 n. 19);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

#DETRAZIONE #IRPEF #UNIVERSITA’ #LIMITI #CHIARIMENTI #ADE

DETRAZIONE IRPEF – premessa:

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­­­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali (senza limiti di importo);
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna fa­coltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 20.12.2024 n. 1924 (pubblicato sulla G.U. 24.1.2025 n. 19), il Ministero dell’Università e della ricerca ha quin­­di individuato gli importi mas­­simi de­traibili dall’IRPEF lorda delle spese per la fre­quenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025), rimasti invariati rispetto agli importi già stabiliti per gli anni 2023, 2022 e 2021.

Chiarimenti

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in re­­la­zione alla suddetta disciplina.

Con ulteriori documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, si veda la guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”) sono stati:

  • ribaditi i chiarimenti della suddetta circ. 18/2016;
  • forniti ulteriori chiarimenti.

Obbligo di tracciabilità

Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160, dal­­l’1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Parametrazione al reddito complessivo (redditi superiori a 120.000 euro)

Dall’1.1.2020, ai sensi dell’art. 15 co. 3-bis del TUIR, le de­tra­zioni previste dallo stesso art. 15 spettano:

  • per l’intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Download circolare completa

LEGGI CIRCOLARE N. 12