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La presente Circolare esamina l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), alla luce del relativo regolamento attuativo (DM 30.1.2025 n. 18).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo in esame;
– i beni oggetto di copertura assicurativa;
– gli eventi assicurati;
– i limiti previsti dalla legge in relazione al calcolo dei premi, allo scoperto e al massimale;
– il termine per adempiere all’obbligo assicurativo, stabilito al 31.3.2025 per la generalità dei soggetti e al 31.12.2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
– le conseguenze del mancato adempimento.

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OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI – premessa:

L’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 21.2.2025 n. 15.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente rinviato al 31.12.2025 dall’art. 19 co. 1-quater del suddetto DL 202/2024 convertito.

Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

In assenza di specificazioni, si ritiene che l’obbligo riguardi sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali.

Esclusioni

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

Beni oggetto di copertura

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

Se ne ricava che l’assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario.

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