La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla concessione di un credito d’imposta alle imprese esercenti l’attività di autotrasporto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti nei mesi da marzo ad agosto 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività, prevista dall’art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, alla luce delle relative disposizioni attuative.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– la determinazione del credito d’imposta;
– la cumulabilità con altre agevolazioni;
– le modalità e i termini di presentazione della domanda per accedere al credito d’imposta;
– la concessione del credito d’imposta;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– il regime fiscale del credito d’imposta;
– i previsti controlli e la decadenza dal beneficio.#CREDITOIMPOSTA #AUTOTRASPORTO #IMPRESE #GASOLIO #BENZINA #CARBURANTI #TRASPORTI #AGEVOLAZIONIFISCALI #CREDITOAUTOTRASPORTO #COSTICARBURANTE #COMPENSAZIONE #DOMANDA #BENEFICIARI #CUMULABILITA #UTILIZZOCREDITO #REGIMEFISCALE
CREDITO D’IMPOSTA PER IL CARBURANTE UTILIZZATO NEL SETTORE AUTOSTRASPORTO – PREMESSA:
L’art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese del settore autotrasporto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante per effetto della crisi dei mercati internazionali.
La disposizione originaria è stata modificata:
- dagli artt. 1-ter e 1-novies del DL 30.4.2026 n. 63 conv. L. 25.6.2026 n. 113 (in cui è confluito anche l’art. 2 co. 1 del DL 22.5.2026 n. 89, ora abrogato);
- dall’art. 1 co. 4 del DL 27.7.2026 n. 133;
- dall’art. 1 co. 4 del DL 5.8.2026 n. 139;
- dall’art. 1 co. 4 del DL 26.8.2026 n. 153.
Provvedimenti attuativi
Le disposizioni attuative di tale agevolazione sono state emanate con:
- DM 23.5.2026, come modificato dal DM 26.8.2026 n. 183 in corso di registrazione (non ancora pubblicato sulla U., ma disponibile sul sito del MIT);
- DM 28.8.2026.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato 28.8.2026, ha definito modalità e termini di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta.
Chiarimenti
Con FAQ 31.8.2026 sono stati forniti alcuni chiarimenti.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta in esame (art. 2 del DM 28.8.2026):
- le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
- le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell’autotrasporto di persone indicate all’art. 24-ter 2 lett. b) del DLgs. 26.10.95 n. 504;
- le imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.
Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale Euro V e VI.
L’individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Autotrasporto merci
La lett. a) dell’art. 24-ter co. 2 del DLgs. 504/95 richiamato riguarda le attività di trasporto di merci, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitate da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (punto 1);
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (punto 3).
Sono quindi ammesse esclusivamente le imprese iscritte al REN o le imprese straniere esercenti la professione di trasportatore su strada aventi stabile organizzazione in Italia, mentre sono escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio (cfr. FAQ 31.8.2026).
Autotrasporto di persone
La lett. b) dell’art. 24-ter co. 2 del DLgs. 504/95 riguarda le attività di trasporto di persone svolte da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19.11.97 n. 422;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21.11.2005 n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19.11.97 n. 422;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento n. 1073/2009.
Noleggio di autobus con conducente
L’art. 2 della L. 218/2003 definisce le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l’intera prestazione.
Esclusioni
L’agevolazione non si applica alle imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28.2.2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.2, paragrafo 66, lett. h) della comunicazione della Commissione C/2026/2593.
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