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La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla Certificazione Unica 2026, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2026, o il 30.4.2026 se riguarda esclusivamente compensi di lavoro autonomo professionale o provvigioni, oppure entro il 2.11.2026 (termine di presentazione del modello 770/2026) se contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2026.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della Certificazione Unica 2026;
– le novità della Certificazione Unica 2026;
– la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026 all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della Certificazione Unica 2026 al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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CERTIFICAZIONE UNICA 2026 – premessa:

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 15.1.2026 n. 15707, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativi all’anno 2025, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 5.2.2026) e al­le informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2026, oppure entro il 30.4.2026 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale oppure provvigioni, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agen­­zia, dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2026);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 16.3.2026 , utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2026.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2026.

Ambito applicativo della certificazione unica 2026

La Certificazione Unica 2026 riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2025;
  • le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia­men­­­to d’affari, corrisposte nel 2025, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
  • le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, as­sog­gettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • i corrispettivi erogati dal condominio nel 2025 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
  • i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
  • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di la­voro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.), corrisposti nel 2025;
  • i compensi corrisposti nel 2025 ai lavoratori sportivi;
  • le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da fun­zio­ni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2025 a seguito di procedure di pigno­ra­mento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
  • le relative ritenute operate;
  • le detrazioni d’imposta effettuate;
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
  • i dati assicurativi INAIL.

Redditi esenti

La Certificazione Unica 2026 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi cor­­­ri­­sposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito im­po­nibile ai fini fiscali e contributivi.

Esonero dalla certificazione per i Compensi erogati ai “contribuenti for­fettari” e ai “contribuenti minimi”

Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”), che ha inserito il co. 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, a decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondo­no compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

La novità è collegata al fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che beneficiano dei suddetti regimi fiscali agevolati sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.

Tali esoneri si applicano quindi anche in relazione alle Certificazioni Uniche 2026 relative ai compensi erogati nel 2025.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2026, non rientrano però nel regime di esonero:

  • le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d’acconto;
  • i compensi erogati dalle Aziende sanitarie ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in quanto non si applica la fatturazione elettronica.

Redditi erogati dai “contribuenti forfettari” ex L. 190/2014

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

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CIRCOLARE N. 4