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L’INPS, con la circolare n. 19 del 2020, aggiorna i requisiti minimi di riferimento richiesti per l’accesso alle varie forme di pensionamento attualmente in vigore.

Pensione di vecchiaia

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è pari a 67 anni. I lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato, anche per il biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.

Pensione anticipata

Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, si può – semplificando – definire come quella prestazione previdenziale cui è possibile accedere non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando un requisito di natura contributiva. Questo significa che diventa appunto possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia (da qui, il nome di “anticipata”), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi.
A differenza di quanto non accada con la pensione di vecchiaia, persiste dunque in questo caso una differenza nei requisiti tra i due sessi.
Il requisito per la pensione anticipata è 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, fino al 31 dicembre 2026. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.

Lavoratori precoci

Il requisito per il conseguimento della pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”, anche per il biennio 2021-2022, resta fissato ad almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità così come intesa in passato (35 anni di contributi e requisito anagrafico in ultimo pari a 62 anni o 40 anni di contributi) non esiste più: pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall’età, è stata infatti dapprima modificata nel 2004 mediante l’introduzione di requisiti aggiuntivi rispetto a quello contributivo e quindi del tutto “pensionata” dalla riforma Monti-Fornero che l’ha nella pratica sostituita con la pensione anticipata, che consente comunque al lavoratore di andare in pensione prima della soglia anagrafica prevista dalla pensione di vecchiaia a fronte di un certo numero di contributi.

Mediante appositi provvedimenti legislativi sono stati comunque “salvaguardati” alcuni assicurati che, ritenuti nella posizione di dover comunque essere tutelati dal sistema previdenziale, hanno potuto in via eccezionale conservare l’accesso alla pensione con le regole ante Fornero.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Clicca qui per leggere il testo integrale della circolare INPS 19 del 07.02.2020