DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE EX L. 197/2022
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La presente Circolare analizza le novità apportate dal DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”) alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la proroga per aderire al ravvedimento operoso speciale;
– la proroga per aderire alla definizione delle violazioni formali;
– l’estensione della definizione degli accertamenti e degli accertamenti con adesione;
– la proroga per aderire alla definizione delle liti pendenti;
– la proroga per effettuare la conciliazione giudiziale agevolata;
– la proroga per effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione;
– la causa di non punibilità per alcuni reati tributari, in relazione alle definizioni previste dalla L. 197/2022.

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1 PREMESSA

Con il DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”), pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 e in vigore dal 31.3.2023, sono state apportate alcune modifiche alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), che prendono il nome di “tregua fiscale”.

In diverse ipotesi sono stati posticipati i termini per aderire alle varie definizioni e/o per pagare gli importi o la prima rata.

Non sono stati ampliati i criteri di accesso alla definizione né le fattispecie che è possibile definire.

Unica eccezione è rappresentata dalla conciliazione agevolata, possibile non più per i processi pen­denti all’1.1.2023 ma per quelli pendenti al 15.2.2023.

Si evidenzia che:

  • non è stata posticipata la domanda di accesso alla rottamazione dei ruoli, per cui rimane il termine decadenziale del 30.4.2023;
  • non è stata prevista una definizione specifica per gli atti che contestano solo sanzioni.

2 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

La L. 197/2022 ha previsto una particolare forma di ravvedimento che, per quanto non derogato, rispecchia quello a regime disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97.

Le caratteristiche principali del ravvedimento operoso speciale sono le seguenti:

  • le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo;
  • la violazione doveva essere rimossa entro il 31.3.2023;
  • le somme, o la prima delle 8 rate, andavano pagate entro il 31.3.2023.

Per effetto del DL 34/2023, sia il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) sia il termine per rimuovere la violazione (ad esempio, per trasmettere la dichiarazione integrativa) sono prorogati dal 31.3.2023 al 30.9.2023.

Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024.

Rimane la necessità di pagare gli interessi al tasso del 2% annuo sulle rate successive alla prima.

Viene specificato che possono essere ravvedute tutte le violazioni sanabili mediante il ravvedimento ordinario, sempre che riguardino dichiarazioni validamente presentate e relative ai periodi d’im­posta sino al 2021.

Possono quindi essere ravvedute non solo le violazioni che hanno determinato una dichiarazione infedele (punite nel minimo con il 90% dell’imposta), ma anche quelle sulle fatturazioni, sulla detrazione indebita dell’IVA e sulle irregolari esportazioni.

Non è ravvedibile l’omessa dichiarazione.

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