COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO STRANIERO EFFETTUATE NEL 2022
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La presente Circolare riepiloga le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2022, delle operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio;
– di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

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1 PREMESSA

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al mi­­nuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a co­mu­nicare all’Agenzia delle En­­t­­rate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:

  • nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.12.2022.

La soglia massima pari a 15.000,00 euro è stata infatti così innalzata a decorrere dall’1.1.2019, rispet­to al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018
n. 145 (legge di bilancio 2019).

La soglia minima pari a 2.000,00 euro tiene invece conto del fatto che è stato ridotto, a decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2022, il limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero. L’incremento del limite da 2.000,00 a 5.000,00 euro a decorrere dall’1.1.2023, per effetto dell’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), non ha quindi rilevanza in relazione alle operazioni ef­fettuate nel 2022.

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2022 al 31.12.2022, l’adempimento in esame scade l’11.4.2023 o il 20.4.2023, a seconda della periodicità di liquida­zione dell’IVA.

L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

2 SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agen­­zie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

  • dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pub­blici esercizi;
  • di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • di coloro che effettuano prestazioni esenti ex 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
  • delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

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