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Con avviso del 23.12.2021 il Ministro del Turismo ha reso note le modalità applicative per l’erogazione dell’agevolazione. Ancora da definire le spese e le modalità di presentazione della domanda.

Il 23.12.2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti l’Avviso relativo alle modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche, disciplinati all’art. 1 D.L. 152/2021. L’Avviso, tuttavia, non risulta essere esaustivo, manca infatti l’individuazione delle tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di accesso alla piattaforma necessarie ai fini della presentazione della domanda. Requisiti questi che, in base a quanto indicato nell’Avviso, saranno resi pubblici al massimo entro il prossimo mese di febbraio.

Ad integrazione di quanto previsto nel decreto istitutivo, l’Avviso definisce i requisiti che devono possedere i beneficiari al momento della presentazione della domanda (e fino a 5 anni successivi all’erogazione del beneficio). In particolare, le imprese del comparto turistico (imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agroturistica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici) devono:

  • essere iscritte al Registro delle Imprese;
  • gestire in virtù di un contratto registrato un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi oppure essere proprietari degli immobili presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico;
  • non essere in stato di fallimento;
  • essere in regola con il DURC;
  • trovarsi in situazione di regolarità fiscale (produzione dichiarazione sostitutiva di conformità).

È ampliato anche l’elenco degli interventi con la previsione, all’art. 4, c. 1, lett. g), dell’acquisto di mobili e componenti d’arredo, incluso l’illuminotecnica, a condizione che l’acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi principali (individuati alle lett. a, b, c, d, e) e che il beneficiario non ceda i beni a terzi, nè li destini a finalità estranee all’esercizio di impresa prima dell’avvenuto completo ammortamento degli stessi.

Un’ulteriore precisazione riguarda le agevolazioni concesse. L’Avviso, infatti, precisa che il credito di imposta, in misura pari fino all’80% delle spese ammissibili, è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7.11.2021 al 31.12.2024 e per gli interventi che sono stato avviati a decorrere dal 1.02.2020 e non ancora conclusi, a condizione però che le relative spese siano sostenute (e fatturate) a decorrere dal 7.11.2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, le cui regole sono ancora in fase di definizione, mediante procedura a sportello. L’attribuzione degli incentivi avviene infatti secondo l’ordine cronologico delle domande. L’Avviso precisa che nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi l’esaurimento delle risorse disponibili prima ancora del raggiungimento del numero minimo di imprese beneficiarie, pari a 3.500, gli incentivi saranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese e conseguentemente, l’incentivo sarà ridotto in misura proporzionale.