
La legge di Bilancio 2022, attraverso il recepimento del Decreto Antifrodi, prevede dal 12.11.2021 che i controlli dei professionisti (visto di conformità e asseverazione dei prezzi) non siano più limitati al superbonus 110%. Inoltre, dal 1.01.2022 i costi sostenuti per le verifiche effettuate dai professionisti vengono considerati nel plafond degli interventi detraibili; nessun adempimento supplementare per le dichiarazioni già inviate.
Non è previsto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione dei prezzi per i lavori rientranti nel perimetro delle attività di edilizia libera e per i lavori che non superano l’importo complessivo di € 10.000.
Nel glossario unico 2018 (D.M. 2.03.2018) sono elencati 58 interventi che rientrano tra quelli che possono limitare l’impatto dei controlli.


Sono diversi i passaggi operativi da seguire e le verifiche da effettuare, prima di poter rilasciare il visto di conformità per il superbonus del 110% e consentire così al beneficiario della maxi detrazione fiscale di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Quali sono dunque i principali controlli e la documentazione da esaminare per poter validamente rilasciare il visto di conformità? L’attività può essere suddivisa sulla base di un criterio logico a step progressivi: partendo dall’identificazione del beneficiario del superbonus per arrivare all’apposizione vera e propria del visto di conformità, passando per la verifica della documentazione tecnica inerente al tipo di interventi effettuati e alle spese sostenute.