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Investimenti 4.0: comunicazione beni strumentali, formazione e ricerca 4.0 entro il 30 novembre

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti con caratteristiche 4.0 in:

  • beni strumentali 4.0 
  • formazione 4.0
  • ricerca e sviluppo 4.0

le imprese devono inviare al Ministero delle imprese e del Made in Italy (già “Ministero dello Sviluppo Economico”) un’apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, il termine ultimo per l’invio delle relative comunicazioni è il 30 novembre 2022.

Si rammenta tuttavia, che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta.

L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: modello

Il modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (si tratta in particolare degli investimenti in beni materiali 4.0 Allegato A alla legge n. 232/2016 e beni immateriali 4.0 Allegato B alla legge n. 232/2016), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione beni strumentali

Credito d’imposta formazione 4.0: modello

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti delle imprese nella formazione del personalefirmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione R&D

Credito ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: modello

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti in R&S e innovazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione formazione 4.0

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CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI E FORMAZIONE – Comunicazione dei dati al Ministero dello Sviluppo economico (Modalità e termini)

La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico dei dati riguardanti l’applicazione del:
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1 co. 189 190 della L. 27.12.2019 n. 160 e all’art. 1 co. 1051 1063 della L. 30.12.2020 n. 178;
credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, così come definite dal DM 26.5.2020;
credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1 co. 46 56 della L. 27.12.2017 n. 205 e al DM 4.5.2018.
Tali comunicazioni non costituiscono presupposto per l’applicazione dei suddetti crediti d’imposta, ma hanno solo lo scopo di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

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ACCESSO AL CREDITO CON IL FONDO DI GARANZIA

Sono immediatamente operativi  i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ che ampliano di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza”:

  • La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
  • È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
  • Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
  • Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
  • È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
  • Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PROSEGUI QUI SUL SITO DEL MISE