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NOVITÀ IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO DALL’1.7.2021

La presente Circolare analizza il DLgs. 25.5.2021 n. 83, con il quale sono state recepite le novità IVA previste dalle direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE in materia di commercio elettronico, applicabili dall’1.7.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e l’introduzione della soglia unica, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;
– il coinvolgimento dei marketplace nella riscossione dell’IVA su talune vendite a distanza di beni nell’UE;
– l’estensione del regime speciale MOSS (che viene quindi trasformato in OSS) alla generalità delle prestazioni di servizi B2C rese in altri Stati membri, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a talune cessioni interne facilitate dai marketplace;
– l’abolizione dell’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE e l’introduzione di un nuovo regime speciale denominato Import One Stop Shop (IOSS), che semplifica l’assolvimento dell’imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi.

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Vendite a distanza (ecommerce): cosa cambia dal 1.07.2021 – OSS

  • fino al 30.06.2021 coloro che realizzano vendite a distanza di beni possono applicare l’Iva relativa al proprio Paese (cioè del Paese in cui sono stabiliti) solo se l’ammontare di queste operazioni non supera determinate soglie che variano da 35.000 a 100.0000 euro (al superamento di queste soglie è obbligatorio identificarsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, con il conseguente onere di aprire tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui le vendite a distanza di beni sono realizzate);
  • dal prossimo 1.07.2021, la soglia sarà complessivamente pari a 10.000 euro; in tal caso il fornitore anziché identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss/Ioss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro.


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