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Fiscalità del servizio paneuropeo Amazon

Il servizio FBA Pan European di Amazon è in forte ascesa tra i venditori nazionali, nonostante le incertezze sul trattamento fiscale dei passaggi di beni dall’Italia ad altri magazzini europei.

  • Identificazione – Il venditore nazionale dovrà procedere con la nomina di un rappresentante fiscale Iva o con l’identificazione diretta Iva nel Paese UE dove vengono depositate le merci, all’interno del magazzino Amazon, per evidenza del passaggio dei beni dall’Italia ad altro Paese UE.
  • Cessione a se stessi – Una volta aperta l’identificazione diretta Iva o indicato il rappresentante fiscale Iva nel Paese europeo, sarà necessario procedere a una cessione intracomunitaria di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993: di fatto una cessione intracomunitaria “a se stessi”) nei confronti della propria identificazione Iva UE o rappresentante fiscale comunitario. In pratica, la prima operazione rilevante ai fini Iva è la cessione intracomunitaria tra il venditore soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia e il proprio rappresentante fiscale (presentazione degli elenchi Intrastat cessioni di beni).
  • Fatturazione e Iva – Le merci che sono cedute dal deposito comunitario ai consumatori finali esteri devono essere fatturate (o documentate con altro documento fiscale contemplato dalla normativa locale) con Iva estera, utilizzando l’identificazione diretta Iva estera o rappresentante fiscale estero, indipendentemente dal superamento o meno delle soglie previste nei singoli Paesi della UE, che variano attualmente da € 35.000 ad € 100.000.
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Circolare per la clientela n.40/2020 – REGIMI IVA SERVIZI ELETTRONICI

La presente Circolare analizza il contenuto del DLgs. 1.6.2020 n. 45, con il quale sono state recepite le novità IVA previste dalla direttiva 2017/2455/UE in materia di commercio elettronico “diretto”.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le regole di territorialità IVA stabilite per i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione (c.d. “servizi TTE”) resi a privati consumatori dell’Unione europea;
– i requisiti di accesso al regime speciale MOSS per i soggetti extra-UE;
– le modalità di documentazione dei servizi TTE da parte dei soggetti che si avvalgono del MOSS.

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VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE – Circolare per la clientela n.47/2019


VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE

La presente Circolare analizza la disciplina relativa al nuovo obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, introdotto dall’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’efficacia temporale del nuovo obbligo;
– i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione;
– le fattispecie che comportano l’obbligo di comunicazione e i dati da comunicare;
– le modalità e i termini per effettuare le comunicazioni; la prima scadenza è stabilita al 31.10.2019;
– la responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di omessa o incompleta comunicazione.

Ambito di applicazione

L’obbligo comunicativo di cui all’art. 13 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) riguarda i soggetti pas­sivi i quali “facilitano”, tramite interfacce elettroniche, le vendite a distanza effettuate da un c.d. “fornitore”, aventi ad oggetto:

  • beni commercializzati all’interno dell’Unione europea;
  • ovvero beni oggetto di importazioni.

Ambito soggettivo

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Sono tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi:

  • residenti nel territorio dello Stato;
  • non residenti nel territorio dello Stato, i quali, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad identificarsi direttamente ai fini IVA ex 35-ter del DPR 633/72, ovvero a nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Nozione di soggetto passivo

Per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.

La nozione “facilita” indica che il soggetto passivo si avvale dell’uso di un’interfaccia elettronica, la quale consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di “stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni” a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.

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