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CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ NEL DECRETO RILANCIO

Il contratto di rete è stato ideato con la finalità di fornire alle imprese uno strumento di cooperazione e condivisione di un obiettivo comune, sia dal punto di vista giuridico che economico. Si tratta di una forma flessibile e innovativa di aggregazione attraverso la quale le imprese partecipanti mirano ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, senza perdere la propria autonomia. Infatti, le reti non hanno personalità giuridica e, di conseguenza, le imprese contraenti rimangono entità distinte e indipendenti, anche dal punto di vista tributario. L’art. 43-bis, L. 17.07.2020, n. 77 (legge di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio) introduce una tipologia particolare di contratto di rete, vale a dire il contratto di rete con causale di solidarietà; l’obiettivo “solidale” è rappresentato nel caso specifico dalla necessità di mantenere determinati livelli occupazionali delle imprese partecipanti. L’art. 43-bis prevede infatti che, per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per mantenere i livelli occupazionali delle imprese di filiera colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento delle autorità competenti.

Gli aspetti da analizzare in relazione al contratto di rete con causale di solidarietà sono:

  • le finalità che si intendono realizzare con la rete solidale;
  • i soggetti che possono partecipare alla rete;
  • gli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire le finalità previste.

FINALITÀ DELLA RETE SOLIDALE

Tra le finalità perseguibili con il contratto di rete rientrano:

  • mantenimento dell’impiego per quei lavoratori in forza presso imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto;
  • inserimento di soggetti che hanno perso il posto di lavoro per chiusura dell’attività o per la crisi dell’impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La stipula del contratto di rete con causale di solidarietà si configura quindi come uno strumento idoneo a realizzare il mantenimento dell’occupazione alternativo agli strumenti di integrazione salariale. Tale contratto può rappresentare un’opportunità per quelle aziende che, pur trovandosi in difficoltà, cercano comunque di preservare l’occupazione a livello di filiera con modalità innovative. Lo strumento rende più agevole e flessibile l’utilizzo condiviso del personale per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende stesse della rete. Questa tipologia di contratto di rete consente inoltre i seguenti vantaggi:

  • imprese: riduzione del rischio e dei costi delle misure di licenziamento del personale;
  • Stato: riduzione dei costi degli ammortizzatori sociali.

SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE IL CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ

I soggetti che da un punto di vista di forma giuridica possono stipulare i contratti di rete con causale di solidarietà sono indubbiamente tutti quelli ai quali è consentito porre in essere un qualsivoglia contratto di rete:

  • imprese individuali;
  • società di persone e di capitali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività d’impresa non necessariamente commerciale.

Tuttavia, il Decreto Rilancio, in aggiunta alla forma giuridica, pone altre 2 condizioni che devono sussistere affinché si possa stipulare un contratto di rete solidale:

  1. le imprese partecipanti devono appartenere a una filiera produttiva: si deve quindi trattare di un sistema di imprese integrate in senso verticale che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito. In altri termini, la rete viene ad essere costituita dall’insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un determinato prodotto;
  2. le imprese devono essere colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento dell’autorità competente.

In pratica, il contratto di rete con causale di solidarietà può essere posto in essere dalle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Nel decreto non vengono però specificate le condizioni al sussistere delle quali un’impresa può essere considerata colpita da crisi economica. A titolo esemplificativo, un’impresa può essere considerata in crisi e può quindi essere giustificato il ricorso al contratto di rete con causale di solidarietà quando ha subito una flessione del fatturato tale da non poter consentire il mantenimento del personale in servizio.

MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI: DISTACCO E CODATORIALITÀ

Il perseguimento delle finalità per le quali è stato previsto il contratto di rete con causale di solidarietà può essere realizzato attraverso 2 istituti:

  • distacco;
  • codatorialità.

Si tratta di istituti non nuovi: il loro utilizzo era già stato previsto nell’ambito dei contratti di rete proprio per consentire la realizzazione del programma comune e condiviso per cui le reti vengono istituite. Viene da chiedersi come mai si sia resa necessaria l’introduzione del contratto di rete con causale di solidarietà per utilizzare tali strumenti. La motivazione potrebbe essere questa: la legittimazione dell’uso di questi istituti all’interno del contratto di rete richiede la presenza di un nesso con gli obiettivi indicati nel programma comune e condiviso per cui il contratto stesso è stato stipulato. Se, in mancanza di questa previsione normativa contenuta nel Decreto Rilancio, la solidarietà, ossia il mantenimento dei livelli occupazionali, non poteva essere un obiettivo del contratto di rete, è evidente che l’impiego di questi strumenti non sarebbe stato possibile.

IL DISTACCO

Attraverso l’istituto del distacco i lavoratori assunti da una delle imprese appartenenti alla rete possono essere distaccati dall’azienda titolare del rapporto di lavoro verso altri soggetti retisti. Nel contratto di rete ordinario, il distacco avviene per il raggiungimento dell’obiettivo indicato nel programma comune per cui la rete è stata costituita. La liberalizzazione del contratto tra retisti non è infatti generalizzata ma deve essere strettamente correlata alla finalità che il contratto di rete intende perseguire; a tal fine si ritiene infatti utile indicare già nel contratto di rete le tipologie di lavoratori interessati a possibili distacchi presso altri utilizzatori retisti. Nel contratto di rete con causale di solidarietà, il distacco avviene con la finalità di mantenere occupati dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o sono a rischio di perdita. Se non si fosse introdotta la possibilità di utilizzare il contratto di rete con causale di solidarietà, non sarebbe stato possibile utilizzare il distacco di lavoratori tra le aziende retiste.

ESEMPIO L’utilizzo del distacco potrebbe avvenire quando si presenta una situazione come la seguente:

– l’impresa appartenente alla filiera, titolare del rapporto di lavoro, versa in uno stato di crisi per effetto dell’emergenza economica causata dal Covid ed ha pertanto difficoltà a mantenere tale rapporto o, peggio ancora, ha cessato la propria attività;

– esiste almeno un’altra azienda appartenente alla filiera che si trova in una situazione economica migliore e che è quindi in grado di occupare il lavoratore distaccato.

LA CODATORIALITÀ

La codatorialità è una modalità di organizzazione del lavoro secondo cui una pluralità di aziende partecipanti alla rete sono titolari in maniera congiunta di uno o più rapporti di lavoro dipendente. Le regole con cui avviene la codatorialità devono essere stabilite dallo stesso contratto di rete. Nel contratto di rete con causale di solidarietà viene data la possibilità di assumere congiuntamente i lavoratori per rendere le loro prestazioni lavorative presso una pluralità di datori di lavoro appartenenti a una filiera produttiva. Il Decreto Rilancio ha disposto che debba essere emanato un decreto del Ministro del Lavoro per regolamentare la codatorialità in solidarietà. In particolare, il decreto da emanare dovrà definire le modalità operative per procedere alle comunicazioni, da parte dell’impresa referente individuata nel contratto di rete, necessarie a dare attuazione a tale codatorialità. Il decreto dovrà essere emanato entro il 17.09.2020, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto rilancio.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DEL CONTRATTO: LE DEROGHE

Di norma, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere alternativamente:

  • redatto per atto pubblico;
  • redatto per scrittura privata autenticata;
  • per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.

Sussiste poi l’obbligo di iscrizione del contratto al Registro delle Imprese in cui hanno sede le imprese contraenti. In deroga alle ordinarie disposizioni, tale obbligo per il contratto di rete con causale di solidarietà viene assolto mediante sottoscrizione del contratto con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Si introduce una forma più snella di stipula del contratto di rete, evitando il ricorso all’intervento notarile in modo tale da far risparmiare alle imprese tempi e costi.

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Il coronavirus mette a rischio l’adempimento dei contratti

 

L’emergenza coronavirus è destinata ad avere un impatto significativo sull’adempimento dei contratti, in quanto può generare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, renderle impossibili o eccessivamente onerose, in virtù del repentino mutamento delle condizioni a cui i contratti erano stati originariamente conclusi.

Il coronavirus, incidendo sulla salute delle persone, può determinare l’impossibilità per le stesse di proseguire l’attività produttiva; inoltre, la pandemia in corso è oggetto di provvedimenti delle autorità, che potrebbero porre limiti alla circolazione dei beni o determinare il blocco di stabilimenti (per il momento, il DPCM 11 marzo 2020, in Italia, ha sospeso solo “le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”).

Si pensi al caso del conduttore di un negozio che offre servizi alla persona, la cui attività è sospesa (come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, ad esempio, per i parrucchieri), con conseguenti difficoltà nel pagamento del canone di locazione, o all’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti in una supply chain non possa adempiere la propria obbligazione a causa della chiusura di uno stabilimento, con effetto a cascata su tutti i contraenti o, ancora, alla deviazione di rotta a cui può essere costretto un vettore.

Ponendo il caso che il contratto, stipulato anteriormente al sorgere dell’emergenza, non contenga una clausola di “forza maggiore”, che espressamente preveda la possibilità di risolverlo, rinegoziarlo o ritardare l’adempimento in caso di epidemia o pandemia (nel qual caso non si pongono particolari problemi, salvo quello dell’interpretazione della clausola stessa e della verifica della corretta allocazione del rischio tra i contraenti), possono vagliarsi i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione quando le parti non hanno previsto clausole di gestione delle sopravvenienze.

Di seguito si esamineranno gli istituti predisposti dal codice civile italiano, con la precisazione che, nei contratti internazionali, va previamente individuata la legge applicabile, che è quella per cui le parti hanno optato o, in assenza di scelta, quella individuata dalle norme di diritto internazionale privato.

Innanzitutto, può rispondere alle esigenze dei contraenti il rimedio all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 1467 c.c., a mente del quale, nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”; l’altra parte “può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La pandemia di coronavirus potrebbe qualificarsi come avvenimento straordinario e imprevedibile ai sensi dell’art. 1467 c.c. e condurre alla risoluzione o alla rinegoziazione del contratto, qualora sia dimostrato che ha reso eccessivamente costosa la prestazione di una delle parti (ad esempio, del venditore che deve reperire nuovi fornitori o del vettore costretto a effettuare una rotta più lunga e costosa rispetto a quella originariamente stabilita).

Se la prestazione, invece, è divenuta oggettivamente impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) senza responsabilità del soggetto inadempiente, che sarà tenuto alla restituzione della controprestazione eventualmente già ricevuta. Tra le cause di impossibilità della prestazione, peraltro, rientra l’eventualità che la prestazione sia resa ineseguibile da provvedimenti legislativi a tutela di interessi generali (c.d. “factum principis”).
Se, poi, l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché l’impossibilità perdura e l’obbligazione si estingue se, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

A livello internazionale, poi, la forza maggiore è contemplata dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (applicabile ai contratti tra imprese che hanno sede in uno Stato contraente e che non hanno optato per l’applicazione di altra legge) che, all’art. 79, esclude la responsabilità della parte che provi che l’inadempimento è dovuto a un impedimento indipendente dalla sua volontà, che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o a evitare o a superarne le conseguenze.

Per l’operatività di questi rimedi, in ogni caso, andrà attentamente verificato, in relazione allo specifico rapporto contrattuale e alle disposizioni dell’ordinamento di riferimento, non solo che la pandemia in corso configuri un evento imprevedibile in concreto (secondo una valutazione che, probabilmente, dovrà tenere conto del momento in cui il contratto è stato concluso), ma anche che tale evento abbia realmente compromesso l’adempimento (e non si sia limitato a rendere più difficoltosa la prestazione) e che l’obbligato si sia comportato con un adeguato livello di diligenza.