L’INPS ha pubblicato la circolare n. 26 del 2020 che fornisce chiarimenti in merito la bonus bebè per l’anno 2020. Il beneficio è stato esteso ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. Nel documento di prassi, l’Istituto specifica la corretta gestione delle pratiche in caso di ISEE non rinnovato o con difformità e per la fattispecie di adozioni plurime o nascite gemellari.
Bonus bebè: come richiederlo nel 2020 anche senza ISEE
Nella circolare n. 26 del 2020, l’INPS illustra le modalità di richiesta del bonus natalità (bonus bebè), previsto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino in favore dei nuclei familiari con ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.
La corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne. Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
A partire dallo scorso anno è previsto il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
L’INPS riepiloga i valori ISEE di riferimento:
– ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
– ISEE minorenni superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
– ISEE minorenni superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.
Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto ma nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. L’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.
Nel caso in cui l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità, il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;
2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.
La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
Il modulo “SR163” può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:
– allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
– trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
– trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
– consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.